Art. 7. 1. Le disposizioni del Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono modificate a norma dei seguenti commi. 2. La intitolazione "CAPO V" e' sostituita dalla seguente: "CAPO IV". 3. L'art. 22 e' sostituito dal seguente: "Art. 22 (Ruolo dei periti tecnici). - 1. Il ruolo dei periti tecnici e' articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: vice perito tecnico; perito tecnico; perito tecnico capo; perito tecnico superiore.". 4. L'art. 24 e' sostituito dal seguente: "Art. 24 (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei periti tecnici). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale e' adibito. 2. L'attivita' e' caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati ed attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie. 3. In relazione alla professionalita' e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici possono essere preposti alla direzione di unita' operative, con le connesse responsabilita' per le direttive impartite ed i risultati conseguiti e possono svolgere compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, allo stesso personale possono essere attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento di piu' unita' operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilita' per l'attivita' svolta. 4. In caso di assenza o impedimento il personale del ruolo dei periti puo' sostituire il superiore gerarchico. 5. Il personale appartenente alla qualifica di perito tecnico superiore svolge, oltre ai compiti di cui ai commi precedenti funzioni che richiedono una qualificata preparazione professionale nel settore tecnico al quale e' adibito, con conoscenze di elevato valore specialistico e collabora con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attivita' richiedenti qualificata preparazione professionale, sostituendoli nella direzione di uffici in caso di assenza o impedimento.". 5. L'art. 25 e' sostituito dal seguente: "Art. 25 (Nomina a vice perito tecnico). - 1. La nomina alla qualifica di vice perito tecnico si consegue: a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili annualmente, mediante pubblico concorso per titoli ed esami; b) per il restante cinquanta per cento, mediante concorso interno per titoli ed esami.". 6. Dopo l'art. 25 sono inseriti i seguenti: "Art. 25-bis (Concorso pubblico per la nomina a vice perito tecnico). - 1. Al concorso pubblico di cui all'art. 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di titolo di studio d'istruzione secondaria di secondo grado, nonche', ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre. 2. Gli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto dei posti purche' in possesso del titolo di studio di cui al comma 1. 3. A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti. 4. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 24. 5. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonche' i diplomi o attestati di abilitazione all'esercizio di attivita' inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso. 6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso. 7. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato. 8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice periti tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e sono destinati a frequentare, un corso della durata di almeno dodici mesi, preordinato alla formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali e' stato indetto il concorso. I frequentatori gia' appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che presta attivita' tecnico-scientifica o tecnica conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso. 9. Le modalita' di svolgimento del corso in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso sono fissate con decreto del Ministro dell'interno. 10. I frequentatori che abbiano superato gli esami teorico-pratico di fine corso, sono nominati vice periti tecnici in prova secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale graduatoria e' formata con le modalita' previste per la graduatoria del concorso. Art. 25-ter (Concorso interno per la nomina a vice perito tecnico). - 1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami, di cui all'art. 25, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta e in un colloquio ed e' riservato al personale del ruolo dei revisori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per il quale concorre, in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a tre anni, del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a 'buono'. 2. Il bando di concorso deve contenere la ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale, nonche' la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo dei revisori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso. 3. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato. 4. I vincitori del concorso devono frequentare un corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a dodici mesi, conservando la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso. 5. Le modalita' del concorso, la composizione della Commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, tenendo conto della specificita' delle funzioni inerenti ai vari profili professionali per i quali e' indetto il concorso. 6. Coloro che abbiano superato gli esami finali del corso sono nominati vice periti tecnici secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale, formata con le modalita' previste per la graduatoria del concorso. Art. 25-quater (Dimissioni dal corso). - 1. E' dimesso dai corsi di formazione tecnico-professionale di cui agli articoli 25-bis e 25-ter il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di sessanta giorni. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifico, tecnica, dimessi dal corso per infermita' o altra causa indipendente dalla propria volonta' sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva. 2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i quarantacinque giorni e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 6. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nei suddetti ruoli senza detrazione dell'anzianita', sono restituiti al servizio e sono ammessi, a domanda, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo, purche' continuino a possedere i requisiti previsti.". 7. Gli articoli 26 e 27 sono abrogati. 8. L'art. 28 e' sostituito dal seguente: "Art. 28 (Promozione a perito tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di perito tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice periti tecnici che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio, oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 25-bis e 25-ter.". 9. Gli articoli 29 e 30 sono abrogati. 10. L'art. 31 e' sostituito dal seguente: "Art. 31 (Promozione a perito tecnico capo). - 1. La promozione alla qualifica di perito tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di perito tecnico che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.". 11. Dopo l'art. 31 sono inseriti i seguenti: "Art. 31-bis (Promozione alla qualifica di perito tecnico superiore). - 1. La promozione alla qualifica di perito tecnico superiore si consegue: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di perito tecnico capo; b) per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di perito tecnico capo e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 25-bis. 2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera a) precede nel ruolo quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a). 3. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione della commissione esaminatrice, sono fissate con decreto del Ministro dell'interno. Art. 31-ter. - 1. Nei confronti degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato vincitori dei concorsi pubblici previsti dal presente decreto si applica, quando compatibile, per il periodo di frequenza dei corrispondenti corsi di formazione, l'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.".
Note all'art. 7: - Si trascrive il testo del capo V del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, citato: "Capo V Art. 22 (Ruolo dei periti tecnici). - Il ruolo dei periti tecnici e' articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni: vice perito tecnico; perito tecnico; perito tecnico principale; perito tecnico capo. Art. 23 (Mobilita' nell'ambito della qualifica del personale appartenente al ruolo dei periti tecnici). - E' facolta' dell'Amministrazione, nell'ipotesi di determinazione di un nuovo profilo professionale nell'ambito del ruolo dei periti tecnici, disporre, per esigenze di servizio, che il personale frequenti, anche in relazione al titolo di studio posseduto, corsi di qualificazione per l'esercizio delle nuove mansioni. La stessa facolta' puo' essere esercitata per disporre il passaggio di personale da un profilo all'altro di detto ruolo, ove le esigenze di servizio abbiano determinato la modifica della ripartizione delle dotazioni organiche delle qualifiche, nei diversi profili professionali. Art. 24 (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei periti tecnici). - Il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale e' adibito. L'attivita' e' caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati e attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie. Lo stesso personale puo' essere preposto alla direzione di unita' operative, con le connesse responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Ai periti tecnici pimcipali e ai periti tecnici capo, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita' operative, nell'ambito delle direttive generali e con piena responsabilita' per l'attivita' svolta, e quella di collaborazione con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attivita' richiedenti qualificata preparazione professionale. In caso di assenza o impedimento, il personale di cui al precedente comma puo' sostituire il titolare nella direzione di uffici. Il personale del ruolo dei periti tecnici puo' svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di formazione e istruzione del personale. Art. 25 (Nomina a vice perito tecnico). - L'assunzione dei vice periti tecnici avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione al pubblici concorsi e di titolo di studio d'istruzione secondaria di secondo grado. Gli appartenenti ai ruoli degli operatori tecnici, dei collaboratori tecnici e dei revisori tecnici che abbiano superato il trentesimo anno di eta' e non abbiano raggiunto il quarantesimo, possono partecipare al concorso, per non piu' di due volte, purche' in possesso dei requisiti di cui al primo comma. A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti. Possono altresi' partecipare al concorso, in assenza del requisito del titolo di studio, e fino al raggiungimento del quarantesimo anno di eta', gli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici che abbiano compiuto 5 anni di servizio e non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave. Ai candidati di cui al presente comma e' riservato un terzo dei posti messi a concorso e, se i posti riservati non vengano coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. Il concorso e' articolato in due prove scritte ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni previste dal precedente articolo. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso sono stabiliti dal bando di concorso. La graduatoria del concorso e' formata secondo le modalita' di cui al terzo comma dell'art. 17 del presente decreto legislativo. Art. 26 (Corso di formazione). - I vincitori del concorso di cui all'articolo precedente sono nominati allievi vice periti tecnici e sono destinati a frequentare, presso uno degli istituti di cui al n. 5 dell'art. 60 della legge 1 aprile 1981, n. 121, un corso della durata di almeno sei mesi, preordinato alla formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali e' indetto il concorso. Gli allievi vice periti tecnici che abbiano ottenuto il giudizio d'idoneita' negli esami teorico-pratici di fine corso, sono nominati vice periti tecnici in prova. Gli allievi vice periti tecnici non idonei al termine del corso sono dimessi, ed il rapporto con l'amministrazione e' risolto, salvo che non si tratti di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, che viene restituito al ruolo di provenienza nella qualifica posseduta all'atto della partecipazione al concorso. Art. 27 (Progressione in carriera degli appartenenti al ruolo dei periti tecnici). - Le promozioni alle qualifiche del ruolo dei periti tecnici vengono conferite, nel limite dei posti disponibili alla data degli scrutini, nei contingenti di ciascun profilo professionale. Agli scrutini sono ammessi gli appartenenti al profilo professionale nel quale si sono verificate le vacanze. Art. 28 (Promozione o perito tecnico). - La promozione alla qualifica di perito tecnico si consegue mediante scrutinio per merito assoluto, nel limite dei posti disponibili alla data dello scrutinio stesso, al quale sono ammessi i vice periti tecnici che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 26. Art. 29 (Promozione a perito tecnico principale). - La promozione alla qualifica di perito tecnico principale si consegue mediante concorso per titoli di servizio ed esame colloquio, al quale e' ammesso il personale con qualifica di perito tecnico che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa. Art. 30 (Concorso per titoli di servizio ed esame colloquio). - Il concorso per titoli di servizio ed esame colloquio, di cui al precedente art. 29, e' indetto annualmente con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale. Il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalita' di partecipazione. Le modalita' del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto dell'esame colloquio e la composizione della commissione esaminatrice sono stabiliti con le procedure di cui al terzo comma dell'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Art. 31 (Promozione a perito tecnico capo). - La promozione a perito tecnico capo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i periti tecnici principali che abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, almeno cinque anni di servizio nella qualifica". - La legge 10 ottobre 1986, n. 668, recava: "Modifiche e integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti d'attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"; si trascrive il testo del relativo art. 28: "Art. 28. - 1. L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui agli articoli 48, 53, 56 e 102 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o della Amministrazione del Ministero dell'interno o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza al corso e' posto in aspettativa con il trattamento economico piu' favorevole di cui all'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121".