Art. 7.
  1.  Le  disposizioni  del  Capo  V del decreto del Presidente della
Repubblica  24  aprile  1982,  n.  337,  sono  modificate a norma dei
seguenti commi.
  2.  La  intitolazione  "CAPO V" e' sostituita dalla seguente: "CAPO
IV".
  3. L'art. 22 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  22  (Ruolo  dei  periti  tecnici).  - 1. Il ruolo dei periti
tecnici  e' articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti
denominazioni:
   vice perito tecnico;
   perito tecnico;
   perito tecnico capo;
   perito tecnico superiore.".
  4. L'art. 24 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  24  (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei periti
tecnici).  - 1. Il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici
svolge    funzioni    che   richiedono   preparazione   professionale
specialistica nel settore tecnico al quale e' adibito.
  2.   L'attivita'   e'  caratterizzata  da  particolare  apporto  di
competenza   in   operazioni   su   apparati   ed  attrezzature,  che
presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie.
  3.  In relazione alla professionalita' e alle attitudini possedute,
gli  appartenenti al ruolo dei periti tecnici possono essere preposti
alla  direzione  di unita' operative, con le connesse responsabilita'
per  le  direttive  impartite  ed  i  risultati  conseguiti e possono
svolgere  compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto
conto dei rapporti di gerarchia, allo stesso personale possono essere
attribuite  le  funzioni  di indirizzo e coordinamento di piu' unita'
operative,   nell'ambito   delle   direttive   superiori,  con  piena
responsabilita' per l'attivita' svolta.
  4.  In  caso  di  assenza  o impedimento il personale del ruolo dei
periti puo' sostituire il superiore gerarchico.
  5.  Il  personale  appartenente  alla  qualifica  di perito tecnico
superiore  svolge,  oltre  ai  compiti  di  cui  ai  commi precedenti
funzioni  che  richiedono  una qualificata preparazione professionale
nel  settore  tecnico  al quale e' adibito, con conoscenze di elevato
valore specialistico e collabora con i superiori gerarchici in studi,
esperimenti  e  altre  attivita' richiedenti qualificata preparazione
professionale,  sostituendoli  nella  direzione  di uffici in caso di
assenza o impedimento.".
  5. L'art. 25 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  25  (Nomina  a  vice  perito  tecnico).  - 1. La nomina alla
qualifica di vice perito tecnico si consegue:
    a)  nel  limite  del  cinquanta  per  cento dei posti disponibili
annualmente, mediante pubblico concorso per titoli ed esami;
    b) per il restante cinquanta per cento, mediante concorso interno
per titoli ed esami.".
  6. Dopo l'art. 25 sono inseriti i seguenti:
  "Art.  25-bis  (Concorso  pubblico  per  la  nomina  a  vice perito
tecnico).  -  1.  Al  concorso  pubblico di cui all'art. 25, comma 1,
lettera  a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei
requisiti  generali  per  la partecipazione ai pubblici concorsi e di
titolo  di  studio d'istruzione secondaria di secondo grado, nonche',
ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione
all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il
quale si concorre.
  2.   Gli  appartenenti  al  ruolo  dei  revisori  tecnici,  possono
partecipare al concorso, con riserva di un sesto dei posti purche' in
possesso del titolo di studio di cui al comma 1.
  3.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  alla  Polizia di Stato
costituisce  titolo  di  preferenza,  fermi restando gli altri titoli
preferenziali previsti dalle leggi vigenti.
  4.  Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un colloquio,
che  vertono  sulle  materie  attinenti  ai  tipi di specializzazione
richiesti  dal  bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso
delle  capacita'  professionali  per  assolvere  le funzioni previste
dall'art. 24.
  5.  Gli  specifici  titoli  di  studio  di istruzione secondaria di
secondo   grado,  nonche'  i  diplomi  o  attestati  di  abilitazione
all'esercizio  di  attivita'  inerenti  al  profilo professionale che
devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame
e  il  numero  dei  posti  da  mettere a concorso per ciascun profilo
professionale sono stabiliti dal bando di concorso.
  6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante graduatorie
quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso.
  7.  I  candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun
profilo  sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in
un'unica   graduatoria  finale  del  concorso  secondo  il  punteggio
riportato.
  8.  I  vincitori  del  concorso  sono  nominati allievi vice periti
tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 1
aprile  1981,  n.  121 e sono destinati a frequentare, un corso della
durata   di   almeno   dodici   mesi,   preordinato  alla  formazione
tecnico-professionale  per  l'assolvimento  delle specifiche funzioni
inerenti  ai  profili  professionali  per i quali e' stato indetto il
concorso.  I  frequentatori  gia' appartenenti ai ruoli del personale
della  Polizia  di  Stato  che presta attivita' tecnico-scientifica o
tecnica conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al
corso.
  9. Le modalita' di svolgimento del corso in relazione alle mansioni
tecniche previste e quelle degli esami di fine corso sono fissate con
decreto del Ministro dell'interno.
  10.  I frequentatori che abbiano superato gli esami teorico-pratico
di  fine  corso,  sono  nominati vice periti tecnici in prova secondo
l'ordine  di  graduatoria  dell'esame  finale.  Tale  graduatoria  e'
formata con le modalita' previste per la graduatoria del concorso.
  Art. 25-ter (Concorso interno per la nomina a vice perito tecnico).
-  1.  Il  concorso  interno  per titoli di servizio ed esami, di cui
all'art.  25, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta e in
un  colloquio  ed  e'  riservato  al personale del ruolo dei revisori
tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per il
quale  concorre,  in  possesso,  alla  data  del  bando che indice il
concorso,  di un'anzianita' di servizio non inferiore a tre anni, del
titolo  di  studio  di  istruzione  secondaria di secondo grado e che
nell'ultimo  biennio  non  abbia riportato la deplorazione o sanzione
disciplinare   piu'   grave   e  non  abbia  conseguito  un  giudizio
complessivo inferiore a 'buono'.
  2.  Il  bando  di concorso deve contenere la ripartizione dei posti
messi  a  concorso  in  relazione  alle  disponibilita' esistenti nei
contingenti di ciascun profilo professionale, nonche' la definizione,
anche  per  categorie  omogenee,  delle  corrispondenze fra i profili
professionali  del  ruolo  dei  revisori tecnici e quelli relativi ai
posti messi a concorso.
  3.  Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti
sono  i  profili  professionali  previsti  dal  bando  di concorso. I
candidati  collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo
sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica
graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.
  4.  I  vincitori  del  concorso  devono  frequentare  un  corso  di
formazione  tecnico-professionale  di  durata  non inferiore a dodici
mesi,  conservando la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al
corso.
  5.  Le  modalita'  del  concorso, la composizione della Commissione
esaminatrice,  le  materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli
da  ammettere  a  valutazione,  il  punteggio massimo da attribuire a
ciascuna  categoria  di  titoli,  le  modalita'  di  attuazione  e  i
programmi   del   corso  sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro
dell'interno,   tenendo   conto  della  specificita'  delle  funzioni
inerenti  ai  vari  profili  professionali  per i quali e' indetto il
concorso.
  6.  Coloro  che  abbiano  superato  gli esami finali del corso sono
nominati   vice   periti  tecnici  secondo  l'ordine  di  graduatoria
dell'esame   finale,   formata  con  le  modalita'  previste  per  la
graduatoria del concorso.
  Art. 25-quater (Dimissioni dal corso). - 1. E' dimesso dai corsi di
formazione tecnico-professionale di cui agli articoli 25-bis e 25-ter
il personale che:
    a) dichiara di rinunciare al corso;
    b) non supera gli esami di fine corso;
    c)  e'  stato  per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di
sessanta   giorni.  Nell'ipotesi  di  assenza  dovuta  ad  infermita'
contratta   a  causa  delle  esercitazioni  pratiche  o  da  malattia
contratta   per   motivi  di  servizio  il  personale  e'  ammesso  a
partecipare  di  diritto  al primo corso successivo al riconoscimento
della  sua  idoneita'  psico-fisica.  I frequentatori provenienti dai
ruoli  del  personale  della  Polizia  di Stato che espleta attivita'
tecnico-scientifico,  tecnica,  dimessi  dal  corso  per infermita' o
altra causa indipendente dalla propria volonta' sono ammessi, per una
sola  volta,  a  partecipare  di diritto al primo corso successivo al
cessare della causa impeditiva.
  2.  Il  personale  di  sesso  femminile,  la  cui  assenza  oltre i
quarantacinque  giorni e' stata determinata da maternita', e' ammesso
a  partecipare  al  primo  corso successivo ai periodi di assenza dal
lavoro  previsti  dalle  disposizioni  sulla tutela delle lavoratrici
madri.
  3.  E'  espulso  dal  corso il personale responsabile di infrazioni
punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
  4.  I  provvedimenti  di  dimissione e di espulsione dal corso sono
adottati  con  decreto  del  Capo  della polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.
  5.  Il  personale  ammesso  a  ripetere  il  corso  per  infermita'
contratta  a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la
stessa  decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei
del  corso  dal  quale e' stato dimesso e nella stessa graduatoria si
colloca  nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a
compimento il predetto corso.
  6.  I  frequentatori  provenienti  dai  ruoli  del  personale della
Polizia  di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica
che  non  superano  il corso permangono nella qualifica rivestita nei
suddetti  ruoli  senza detrazione dell'anzianita', sono restituiti al
servizio  e  sono  ammessi,  a  domanda,  per  una  sola  volta, alla
frequenza  del  corso  successivo,  purche'  continuino a possedere i
requisiti previsti.".
  7. Gli articoli 26 e 27 sono abrogati.
  8. L'art. 28 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  28  (Promozione  a  perito tecnico). - 1. La promozione alla
qualifica  di  perito  tecnico  si  consegue  a ruolo aperto mediante
scrutinio  per  merito  assoluto, al quale sono ammessi i vice periti
tecnici  che  abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio,
oltre  al periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 25-bis e
25-ter.".
  9. Gli articoli 29 e 30 sono abrogati.
  10. L'art. 31 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  31  (Promozione  a  perito tecnico capo). - 1. La promozione
alla  qualifica  di  perito tecnico capo si consegue, a ruolo aperto,
mediante  scrutinio  per  merito  comparativo, al quale e' ammesso il
personale  con  la  qualifica  di  perito  tecnico che abbia compiuto
almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.".
  11. Dopo l'art. 31 sono inseriti i seguenti:
  "Art.   31-bis   (Promozione   alla  qualifica  di  perito  tecnico
superiore).  -  1.  La  promozione  alla  qualifica di perito tecnico
superiore si consegue:
    a)  nel  limite  del  50  per  cento  dei posti disponibili al 31
dicembre  di  ogni  anno mediante scrutinio per merito comparativo al
quale  e'  ammesso  il  personale  avente una anzianita' di 8 anni di
effettivo servizio nella qualifica di perito tecnico capo;
    b)  per  il  restante  50  per  cento dei posti mediante concorso
annuale  per  titoli di servizio ed esami, riservato al personale che
alla  data  del  31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di
perito  tecnico  capo e sia in possesso del titolo di studio previsto
dall'art. 25-bis.
   2.  La  promozione  decorre,  a  tutti  gli effetti, dal 1 gennaio
dell'anno  successivo  a  quello  nel  quale  si  sono  verificate le
vacanze. Il personale di cui alla lettera a) precede nel ruolo quello
di  cui  alla  lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono
portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).
   3.  Le  modalita'  di  svolgimento del concorso di cui al comma 1,
lettera  b),  compresa  la  determinazione  delle prove di esame e la
composizione della commissione esaminatrice, sono fissate con decreto
del Ministro dell'interno.
  Art.  31-ter.  - 1. Nei confronti degli appartenenti ai ruoli della
Polizia  di  Stato  vincitori  dei  concorsi  pubblici  previsti  dal
presente  decreto  si  applica, quando compatibile, per il periodo di
frequenza  dei  corrispondenti  corsi  di formazione, l'art. 28 della
legge 10 ottobre 1986, n. 668.".
 
          Note all'art. 7:
             -  Si trascrive il testo del capo V del D.P.R. 24 aprile
          1982, n.  337, citato:
                                    "Capo V
             Art. 22 (Ruolo dei  periti  tecnici).  -  Il  ruolo  dei
          periti  tecnici  e'  articolato  in quattro qualifiche, che
          assumono le seguenti denominazioni:
              vice perito tecnico;
              perito tecnico;
              perito tecnico principale;
              perito tecnico capo.
             Art.  23  (Mobilita'  nell'ambito  della  qualifica  del
          personale  appartenente  al ruolo dei periti tecnici). - E'
          facolta'     dell'Amministrazione,     nell'ipotesi      di
          determinazione    di   un   nuovo   profilo   professionale
          nell'ambito del ruolo dei  periti  tecnici,  disporre,  per
          esigenze  di servizio, che il personale frequenti, anche in
          relazione  al  titolo  di  studio   posseduto,   corsi   di
          qualificazione per l'esercizio delle nuove mansioni.
             La  stessa  facolta' puo' essere esercitata per disporre
          il passaggio di personale da un profilo all'altro di  detto
          ruolo,  ove  le esigenze di servizio abbiano determinato la
          modifica della ripartizione delle dotazioni organiche delle
          qualifiche, nei diversi profili professionali.
             Art. 24 (Funzioni del personale  appartenente  al  ruolo
          dei  periti  tecnici). - Il personale appartenente al ruolo
          dei  periti  tecnici   svolge   funzioni   che   richiedono
          preparazione   professionale   specialistica   nel  settore
          tecnico al quale e' adibito.
             L'attivita' e' caratterizzata da particolare apporto  di
          competenza  in  operazioni  su apparati e attrezzature, che
          presuppongono  conoscenze   approfondite   delle   relative
          tecnologie.
             Lo  stesso personale puo' essere preposto alla direzione
          di unita' operative, con le connesse responsabilita' per le
          direttive impartite e per i risultati conseguiti.
             Ai periti tecnici pimcipali e ai  periti  tecnici  capo,
          oltre  alle  suddette  funzioni,  sono attribuite quelle di
          indirizzo  e  coordinamento  di  piu'   unita'   operative,
          nell'ambito   delle   direttive   generali   e   con  piena
          responsabilita'  per  l'attivita'  svolta,  e   quella   di
          collaborazione   con   i  superiori  gerarchici  in  studi,
          esperimenti  e  altre  attivita'  richiedenti   qualificata
          preparazione professionale.
             In caso di assenza o impedimento, il personale di cui al
          precedente   comma   puo'   sostituire  il  titolare  nella
          direzione di uffici.
             Il personale del ruolo dei periti tecnici puo' svolgere,
          in  relazione  alla  professionalita' posseduta, compiti di
          formazione e istruzione del personale.
             Art. 25 (Nomina a vice perito tecnico).  -  L'assunzione
          dei  vice periti tecnici avviene mediante pubblico concorso
          per  titoli  ed  esami  al  quale  possono  partecipare   i
          cittadini  italiani  in possesso dei requisiti generali per
          la partecipazione al  pubblici  concorsi  e  di  titolo  di
          studio d'istruzione secondaria di secondo grado.
             Gli  appartenenti  ai ruoli degli operatori tecnici, dei
          collaboratori tecnici e dei revisori  tecnici  che  abbiano
          superato il trentesimo anno di eta' e non abbiano raggiunto
          il  quarantesimo,  possono partecipare al concorso, per non
          piu' di due volte, purche' in possesso dei requisiti di cui
          al primo comma.
             A parita' di  merito,  l'appartenenza  alla  Polizia  di
          Stato  costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli
          altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.
             Possono altresi' partecipare al concorso, in assenza del
          requisito del titolo di studio, e  fino  al  raggiungimento
          del  quarantesimo  anno  di eta', gli appartenenti al ruolo
          dei  revisori  tecnici  che  abbiano  compiuto  5  anni  di
          servizio  e  non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, la
          deplorazione  o  sanzione  disciplinare  piu'   grave.   Ai
          candidati  di  cui  al presente comma e' riservato un terzo
          dei posti messi a concorso e,  se  i  posti  riservati  non
          vengano  coperti,  la  differenza  va  ad aumentare i posti
          spettanti all'altra categoria.
             Il concorso e' articolato in due  prove  scritte  ed  un
          colloquio,  che  vertono sulle materie attinenti ai tipi di
          specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti
          ad accertare il possesso delle capacita' professionali  per
          assolvere le funzioni previste dal precedente articolo.
             Gli  specifici titoli di studio di istruzione secondaria
          di secondo grado  che  devono  possedere  i  candidati,  le
          materie  oggetto delle prove di esame e il numero dei posti
          da mettere a concorso sono stabiliti dal bando di concorso.
             La  graduatoria  del  concorso  e'  formata  secondo  le
          modalita'  di  cui al terzo comma dell'art. 17 del presente
          decreto legislativo.
             Art.  26  (Corso  di  formazione).  -  I  vincitori  del
          concorso  di  cui  all'articolo  precedente  sono  nominati
          allievi vice periti tecnici e sono destinati a frequentare,
          presso uno degli istituti di cui al  n.    5  dell'art.  60
          della legge 1 aprile 1981, n. 121, un corso della durata di
          almeno    sei    mesi,    preordinato    alla    formazione
          tecnico-professionale per l'assolvimento  delle  specifiche
          funzioni  inerenti  ai profili professionali per i quali e'
          indetto il concorso.
             Gli allievi vice periti tecnici che abbiano ottenuto  il
          giudizio  d'idoneita'  negli  esami teorico-pratici di fine
          corso, sono nominati vice periti tecnici in prova.
             Gli  allievi  vice  periti tecnici non idonei al termine
          del   corso   sono   dimessi,   ed    il    rapporto    con
          l'amministrazione  e'  risolto,  salvo che non si tratti di
          personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, che
          viene restituito al ruolo di  provenienza  nella  qualifica
          posseduta all'atto della partecipazione al concorso.
             Art.  27 (Progressione in carriera degli appartenenti al
          ruolo dei periti tecnici). - Le promozioni alle  qualifiche
          del  ruolo dei periti tecnici vengono conferite, nel limite
          dei  posti  disponibili  alla  data  degli  scrutini,   nei
          contingenti di ciascun profilo professionale.
             Agli  scrutini  sono ammessi gli appartenenti al profilo
          professionale nel quale si sono verificate le vacanze.
             Art. 28 (Promozione o perito tecnico). -  La  promozione
          alla  qualifica  di  perito  tecnico  si  consegue mediante
          scrutinio  per  merito  assoluto,  nel  limite  dei   posti
          disponibili alla data dello scrutinio stesso, al quale sono
          ammessi  i  vice periti tecnici che abbiano compiuto almeno
          cinque  anni  di  servizio,  ivi  compreso  il  periodo  di
          frequenza del corso di cui all'art. 26.
            Art.  29  (Promozione  a perito tecnico principale). - La
          promozione alla qualifica di perito tecnico  principale  si
          consegue  mediante concorso per titoli di servizio ed esame
          colloquio, al quale e' ammesso il personale  con  qualifica
          di  perito tecnico che abbia compiuto almeno cinque anni di
          effettivo servizio nella qualifica stessa.
             Art. 30  (Concorso  per  titoli  di  servizio  ed  esame
          colloquio).  -  Il concorso per titoli di servizio ed esame
          colloquio,  di  cui  al  precedente  art.  29,  e'  indetto
          annualmente  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da
          pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.
             Il bando deve contenere  l'indicazione  del  numero  dei
          posti,  il  termine  di  presentazione  delle  domande e le
          modalita' di partecipazione.
             Le  modalita'  del  concorso,   l'individuazione   delle
          categorie   dei   titoli   di   servizio   da  ammettere  a
          valutazione, il punteggio massimo da attribuire a  ciascuna
          categoria,  le  materie  oggetto  dell'esame colloquio e la
          composizione della commissione esaminatrice sono  stabiliti
          con  le  procedure di cui al terzo comma dell'art. 59 della
          legge 1 aprile 1981, n. 121.
             Art.  31  (Promozione  a  perito  tecnico  capo).  -  La
          promozione  a  perito  tecnico  capo  si  consegue mediante
          scrutinio per merito comparativo, al quale sono  ammessi  i
          periti  tecnici  principali che abbiano compiuto, alla data
          del bando di concorso, almeno cinque anni di servizio nella
          qualifica".
             - La legge 10 ottobre 1986, n. 668, recava: "Modifiche e
          integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121,  e  relativi
          decreti     d'attuazione,     sul     nuovo     ordinamento
          dell'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza";    si
          trascrive il testo del relativo art. 28:
             "Art.  28.  - 1. L'allievo ammesso a frequentare i corsi
          di cui agli articoli 48, 53, 56 e 102 della legge 1  aprile
          1981, n. 121, e all'art. 8 del decreto del Presidente della
          Repubblica  24  aprile  1982, n. 341, appartenente ai ruoli
          della  Polizia  di  Stato  o  della   Amministrazione   del
          Ministero  dell'interno  o  degli  altri  Corpi di polizia,
          durante il periodo  di  frequenza  al  corso  e'  posto  in
          aspettativa con il trattamento economico piu' favorevole di
          cui all'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121".