Art. 11.
            (Rilevabilita' del difetto di giurisdizione)
   1.  Il difetto di giurisdizione puo' essere rilevato, in qualunque
stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non
abbia   espressamente   o   tacitamente  accettato  la  giurisdizione
italiana.  E'  rilevato  dal  giudice  d'ufficio, sempre in qualunque
stato  e grado del processo, se il convenuto e' contumace, se ricorre
l'ipotesi  di cui all'articolo 5, ovvero se la giurisdizione italiana
e' esclusa per effetto di una norma internazionale.