Art. 11. (Rilevabilita' del difetto di giurisdizione) 1. Il difetto di giurisdizione puo' essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. E' rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto e' contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5, ovvero se la giurisdizione italiana e' esclusa per effetto di una norma internazionale.