Art. 3.
                    (Ambito della giurisdizione)
   1.  La  giurisdizione  italiana  sussiste  quando  il convenuto e'
domiciliato  o  residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia
autorizzato  a  stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice
di  procedura  civile  e  negli  altri  casi in cui e' prevista dalla
legge.
   2.  La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti
dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la
competenza  giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia
civile  e  commerciale  e  protocollo,  firmati  a  Bruxelles  il  27
settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e
successive  modificazioni  in vigore per l'Italia, anche allorche' il
convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente,
quando  si  tratti  di  una  delle  materie  comprese  nel  campo  di
applicazione  della  Convenzione.  Rispetto  alle  altre  materie  la
giurisdizione  sussiste  anche  in  base  ai criteri stabiliti per la
competenza per territorio.
 
          Nota all'art. 3:
             -  La  legge  21 giugno 1971, n. 804, reca: "Ratifica ed
          esecuzione  della  convenzione  concernente  la  competenza
          giurisdizionale  e  l'esecuzione delle decisioni in materia
          civile e commerciale e protocollo, firmati a  Bruxelles  il
          27 settembre 1968".