Art. 4. (Accettazione e deroga della giurisdizione) 1. Quando non vi sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo. 2. La giurisdizione italiana puo' essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga e' provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili. 3. La deroga e' inefficace se il giudice o gli arbitri incaricati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.