Art. 4.
             (Accettazione e deroga della giurisdizione)
   1.  Quando  non  vi sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa
nondimeno  sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata
e  tale  accettazione  sia  provata per iscritto, ovvero il convenuto
compaia  nel  processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel
primo atto difensivo.
   2.   La   giurisdizione  italiana  puo'  essere  convenzionalmente
derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se
la  deroga  e'  provata  per  iscritto  e  la  causa verte su diritti
disponibili.
   3.  La deroga e' inefficace se il giudice o gli arbitri incaricati
declinano  la  giurisdizione  o  comunque non possono conoscere della
causa.