Art. 34. 
                    Area di applicazione e durata 
  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera B), del decreto 
   legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica
   al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
   guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e  del
   personale ausiliario di leva. 
  2. Il presente decreto concerne il periodo 1 gennaio 1994-31 
   dicembre 1997 per la parte normativa ed e' valido  dal  1  gennaio
   1994 al 31 dicembre 1995 per la parte economica. 
  3. Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza della parte 
   economica del presente decreto, al personale di  cui  al  comma  1
   sara' corrisposto, a partire  dal  mese  successivo,  un  elemento
   provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del  tasso
   di  inflazione  programmato,  applicato  ai  livelli   retributivi
   tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo
   ulteriori tre mesi, detto importo  sara'  pari  al  cinquanta  per
   cento del tasso  di  inflazione  programmato  e  cessa  di  essere
   erogato dalla decorrenza  degli  effetti  economici  previsti  dal
   nuovo decreto emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1,  lettera  B),
   del decreto legislativo n. 195/1995. 
 
           Nota all'art. 34:
             - Il testo del comma  1,  lettera  B)  dell'art.  2  del
          D.Lgs.  12 maggio 1995, n. 195 e' riportato nelle note alle
          premesse.