Art. 36. 
                     Effetti dei nuovi stipendi 
  1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del 
   presente decreto hanno effetto sulla tredicesima  mensilita',  sul
   trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle
   indennita'  di  buonuscita,   sull'assegno   alimentare   previsto
   dall'art. 82  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
   gennaio  1957,  n.  3,  o  da  disposizioni  analoghe,   sull'equo
   indennizzo,  sulle  ritenute  previdenziali  ed  assistenziali   e
   relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro,
   o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. 
  2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente 
   decreto sono corrisposti  integralmente,  alle  scadenze  e  negli
   importi previsti  dal  medesimo  decreto,  al  personale  comunque
   cessato dal servizio, con  diritto  a  pensione,  nel  periodo  di
   vigenza del presente  decreto.  Agli  effetti  dell'indennita'  di
   buonuscita si considerano solo gli  scaglionamenti  maturati  alla
   data di cessazione dal servizio. 
  3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti 
   dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della
   legge 11 luglio 1980, n. 312. 
  4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 35, hanno effetto sulla 
   determinazione  delle  misure  orarie  del  compenso  per   lavoro
   straordinario, a decorrere dal primo giorno del mese successivo  a
   quello dell'entrata in vigore del presente decreto. 
  5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni 
   straordinarie, secondo le nuove misure orarie,  dovra'  essere  in
   ogni caso contenuta per  l'anno  1995  nei  limiti  degli  importi
   iscritti nell'apposito stanziamento dello stato di previsione  del
   Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario. 
 
          Note all'art. 36:
             -   L'art.   82   del  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti lo statuto degli impiegati civili dello  Stato,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          3/1957, e' riportato nelle note all'art.  3.
             - Il testo dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980,  n.
          312 e' riportato nelle note all'art. 3.