Art. 37. 
                       Indennita' pensionabile 
  1. L'indennita' di cui all'art. 5 del decreto del Presidente  della
Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, nelle misure derivanti  dall'art.  6
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,   e'   incrementata,   a
decorrere dal 1 novembre 1995, del 6 per cento. 
  2. A decorrere dal 1 novembre 1995 l'indennita' di cui al  comma  1
e'  incrementata  di  L.  37.400  mensili   lorde   con   contestuale
soppressione del supplemento giornaliero  dell'indennita'  d'istituto
previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive
modificazioni ed integrazioni. 
  3.  In  relazione  agli  incrementi  previsti  dai  commi  1  e  2,
l'indennita'  pensionabile  e'  dovuta  nei  seguenti  nuovi  importi
mensili lordi: 
 
    

Gradi
Tenente colonnello                       L. 876.900
Maggiore                                 L. 861.700
Capitano                                 L. 846.400
Tenente e sottotenente                   L. 815.900
Maresciallo aiutante S.U.PS              L. 831.100
Maresciallo capo                         L. 815.900
Maresciallo ordinario                    L. 785.300
Maresciallo                              L. 754.300
Brigadiere capo                          L. 785.300
Brigadiere                               L. 724.300
Vice brigadiere                          L. 724.300
Appuntato scelto                         L. 632.100
Appuntato                                L. 556.400
Carabiniere scelto e finanziere scelto   L. 495.300
Carabiniere e finanziere                 L. 441.900

    
  4. L'indennita' di cui al comma 3  e',  altresi',  incrementata,  a
decorrere dal 31 dicembre 1995, dei seguenti importi  mensili  lordi,
corrispondentemente alla fissazione del nuovo orario  di  lavoro  nei
termini previsti nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 45: 
 
    

Livello      V              L. 129.000
"           VI              L. 136.000
"       VI-bis              L. 143.000
"          VII              L. 149.000
"      VII-bis              L. 156.000
"        VIII              L. 163.000
"          IX              L. 178.000

    
 
          Note all'art. 37:
             -  Il  testo dell'art. 5 del D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69
          e' riportato nelle note all'art. 4.
             -  Il  testo  dell'art.  6  del  D.P.R. n. 150/1987, che
          modificato l'art. 5 del  D.P.R.  n.  69/1984  e'  riportato
          nelle note all'art. 4.
             -  Il testo dell'art. 6 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147
          che ha  modificato  l'art.  5  del  D.P.R.  n.  69/1984  e'
          riportato nelle note all'art. 4.
             -  Il  testo  dell'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n.
          135 e' riportato nelle note all'art. 4.