Art. 38. Assegno funzionale 1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, fermo restando i requisiti ivi previsti, sono dovuti nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni Ruolo di servizio di servizio lire lire - - - Ruolo appuntati e carabinieri e appuntati finanzieri 1.300.000 1.700.000 Ruolo sovrintendenti e ruolo ispettori 1.700.000 2.500.000 2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990, sono dovuti nei seguenti importi annui lordi: 19 anni 29 anni Grado di servizio di servizio lire lire - - - Tenente 2.100.000 2.700.000 Capitano 2.100.000 2.700.000 Maggiore 2.800.000 4.500.000 Tenente colonnello 3.200.000 4.500.000 3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti e' riferita al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media".
Note all'art. 38: - Il testo dell'art. 5 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 e' riportato nelle note all'art. 5.