Art. 38. 
                         Assegno funzionale 
  1. Gli assegni  funzionali  pensionabili  di  cui  all'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147,  fermo
restando i requisiti ivi previsti, sono dovuti nei  seguenti  importi
annui lordi, rispettivamente al compimento  degli  anni  di  servizio
sottoindicati: 
 
    


                                         19 anni       29 anni
               Ruolo                   di servizio   di servizio
                                           lire         lire
                 -                           -            -

Ruolo appuntati e carabinieri
e appuntati finanzieri                   1.300.000     1.700.000

Ruolo sovrintendenti e ruolo
ispettori                                1.700.000     2.500.000

2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori,  gli  assegni
funzionali pensionabili di cui all'art. 5 del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 147/1990, sono dovuti nei seguenti importi  annui
lordi:


                                          19 anni       29 anni
         Grado                         di servizio   di servizio
                                           lire          lire
           -                                 -             -
Tenente                                  2.100.000     2.700.000
Capitano                                 2.100.000     2.700.000
Maggiore                                 2.800.000     4.500.000
Tenente colonnello                       3.200.000     4.500.000


  3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale  di  cui
commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti e'  riferita  al
triennio  precedente  alla  data  di   maturazione   della   prevista
anzianita', escludendo dal computo  gli  anni  compresi  nel  periodo
suddetto  in  cui  il  personale   abbia   riportato   una   sanzione
disciplinare piu' grave  della  consegna  di  rigore  o  un  giudizio
complessivo inferiore a "nella media".

    
 
          Note all'art. 38:
             - Il testo dell'art. 5 del D.P.R. 5 giugno 1990, n.  147
          e' riportato nelle note all'art. 5.