Art. 39 
                       Trattamento di missione 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto del 
   Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n.  147,  i  limiti  di
   spesa per i pasti da consumare per incarichi  di  missione  aventi
   durata non inferiore ad otto ore sono determinati come segue: 
   L. 42.000 per un pasto; 
   L. 83.600 per due pasti. 
  2. Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del 
   mese successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
   decreto. 
  3. A decorrere dal 31 dicembre 1995, al personale comandato in 
   missione fuori  della  sede  di  servizio,  anche  in  contingenti
   superiori a dieci unita', per esigenze di prevenzione, sicurezza e
   controllo, e' dovuto il trattamento di missione di cui all'art.  8
   del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147,
   in  luogo  della  indennita'  supplementare  di  marcia   prevista
   dall'art. 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78. 
  4. A decorrere dal 1 settembre 1995, al personale inviato in 
   missione continuativa per una durata superiore a trenta giorni, in
   localita' diversa dalla sede ordinaria di servizio e dell'abituale
   dimora, e' data facolta'  di  chiedere,  dietro  presentazione  di
   formale contratto  di  locazione  o  di  fattura  quietanzata,  il
   rimborso del costo di un alloggio per un  importo  massimo  di  L.
   1.500.000 mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo  o
   di residence e per i pasti. In  tale  caso,  le  misure  tabellari
   dell'indennita'  di  trasferta  sono  ridotte  di  1/3  ai   sensi
   dell'art. 9, comma 3, della legge 18  dicembre  1973,  n.  836,  e
   successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma
   trova applicazione limitatamente al tempo di durata della missione
   e  nella  sola  ipotesi  che  l'Amministrazione  si  trovi   nella
   impossibilita' di fornire vitto  e  alloggio  gratuito,  ai  sensi
   delle vigenti disposizioni. 
  5. Al personale inviato in missione e' anticipata, a richiesta 
   dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di
   viaggio nonche' il 75 per cento delle presumibili spese di vitto e
   pernottamento  nel  limite  del  costo   medio   della   categoria
   consentita. 
 
          Note all'art. 39:
             -  Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147
          e' riportato nelle note all'art. 6.
             -  I  commi  18-  bis  e  18-quater  dell'art.   3   del
          decreto-legge  21  settembre  1987, n. 387, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987,  n.  472  sono
          riportati nelle note all'art. 11.
             - Le tabelle A/1 e A/2 allegate al D.Lgs. 12 maggio 195,
          n. 196 sono riportate nelle note all'art. 11.
             -  Il testo dell'art. 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78
          e' riportato nelle note all'art. 6.
             - Il testo del terzo comma dell'art. 9  della  legge  18
          dicembre 1973, n. 836 e' riportato nelle note all'art. 6.