Art. 40. 
               Trattamento economico di trasferimento 
  1. A decorrere dal 1 settembre 1995, per gli appartenenti alle 
   Forze di polizia ad ordinamento militare la distanza massima di 30
   chilometri prevista dall'art. 22, comma 1, della legge 18 dicembre
   1973, n. 836, e successive modificazioni,  per  il  riconoscimento
   del  diritto  alle  indennita'  ed   ai   rimborsi   inerenti   al
   trasferimento di sede, e' elevata  a  90  chilometri.  L'eventuale
   successivo trasloco dei mobili e delle  masserizie,  per  volonta'
   del personale, in una localita' comunque compresa tra la  sede  di
   servizio ed il comune ove il personale sia  stato  autorizzato  ad
   alloggiare anche in applicazione della  presente  norma,  non  da'
   diritto alle indennita' ed ai  rimborsi  previsti  dal  titolo  II
   della stessa legge n. 836/1973. 
  2. A decorrere dal 1 settembre 1995 il personale trasferito 
   d'autorita'  che  abbia  diritto  all'alloggio  di   servizio   in
   relazione  all'incarico   ricoperto,   puo'   richiedere,   dietro
   presentazione di formale  contratto  di  locazione  o  di  fattura
   quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per  un  importo
   massimo di L. 1.500.000 mensili e, comunque, per  un  periodo  non
   superiore a tre  mesi,  a  condizione  che  nella  nuova  sede  di
   servizio sussista la disponibilita' dell'alloggio  di  servizio  e
   l'interessato non possa temporaneamente disporne in quanto  ancora
   occupato dal precedente titolare, ovvero siano in corso lavori  di
   ristrutturazione. In tali casi il trattamento  economico  previsto
   dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e' ridotto ai  sensi  dell'art.
   1, comma 3, della stessa legge. 
  3. La spesa globale per i rimborsi e le indennita' inerenti al 
   trasferimento di sede anche in applicazione dei commi 1 e 2 dovra'
   essere in ogni caso contenuta nei limiti  degli  importi  iscritti
   negli appositi stanziamenti dei rispettivi stati di previsione del
   Ministero della difesa - Arma dei carabinieri -  e  del  Ministero
   delle finanze - Corpo della guardia di finanza. 
 
          Note all'art. 40:
             -  Il  testo del primo comma dell'art. 22 della legge n.
          836/1973 e' riportato nelle note all'art. 7.
             - Il testo dell'art. 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100
          e' riportato nelle note all'art. 7.