Art. 41. Presenza qualificata 1. A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' corrisposta una indennita' nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno. 2. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con quella prevista dall'art. 42, commi 1 e 2.
Nota all'art. 41: - Il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 147/1990 e' riportato nelle note all'art. 8.