Art. 41. 
                        Presenza qualificata 
  1. A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale che assicura la 
   presenza qualificata di cui all'art. 11 del decreto del Presidente 
   della Repubblica  5  giugno  1990,  n.  147,  e'  corrisposta  una
indennita' nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno. 
  2. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con quella 
   prevista dall'art. 42, commi 1 e 2. 
 
          Nota all'art. 41:
             - Il testo  dell'art.  11  del  D.P.R.  n.  147/1990  e'
          riportato nelle note all'art. 8.