Art. 42. 
             Servizi esterni ed ordine pubblico in sede 
  1. A decorrere dal 1  novembre  1995  al  personale  impiegato  nei
servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di
servizio, e' corrisposto un compenso  giornaliero  pari  a  L.  5.100
lorde. 
  2. A decorrere dal 1 novembre 1995  le  misure  dell'indennita'  di
ordine pubblico in sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1977,
n. 284, come rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978,  n.
505, sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno. 
 
          Note all'art. 42:
             -  Il  testo  dell'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n.
          248 e' riportato nelle note all'art. 9.
             - Il testo dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505
          e' riportato nelle note all'art. 9.