Art. 43. 
              Indennita' di presenza notturna e festiva 
  1. A decorrere dal 1 novembre 1995 al personale che presta servizio 
   in un giorno festivo e a quello impiegato in turno di servizio che 
   si effettua tra le ore 22 e le ore 6, sono corrisposte, 
   rispettivamente, L. 9.900 lorde per ciascun turno e L. 2.000 lorde
per ciascuna ora. 
  2. A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale chiamato a 
   prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 
   26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi di Pasqua, 1 maggio e 
   Ferragosto, e' corrisposto, in luogo della indennita'  festiva  di
cui al comma 1, un compenso nella misura lorda di L. 38.000.