Art. 44. 
Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di 
   volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' 
      supplementari. 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 
   1983, n. 78, in materia di corresponsione  e  cumulabilita'  delle
   indennita'  di  impiego  operativo  e  delle  relative  indennita'
   supplementari, nonche' dall'art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del 
decreto-legge  21   settembre   1987,   n.   387,   convertito,   con
   modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti
   del personale di cui all'art. 34, comma  1,  che  presta  servizio
   nelle  condizioni  di  impiego  previste  alle  citate  norme,  le
   indennita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco
   e relative indennita' supplementari sono  rapportate  alle  misure
   vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime
   condizioni operative. 
  2. Il personale in servizio alla data del 15 dicembre 1995 che, in 
   applicazione del comma 1 si trovi nella condizione di aver diritto
   ad una indennita' di misura inferiore a quella  di  cui  sia  gia'
   provvisto, conserva il trattamento in godimento. 
  3. Per la corrispondenza dei gradi e dei ruoli del personale delle 
   Forze armate con quelli dell'Arma dei carabinieri e della  Guardia
   di finanza si rinvia, per il personale non direttivo, alle tabelle 
   A/1 e A/2, allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. 
 
          Note all'art. 44:
             - L'art.17 della legge 23 marzo 1983, n. 78 e' riportato
          nelle note all'art. 11.