Art. 45. Orario di lavoro 1. La durata dell'orario ordinario di lavoro e' di trentasei ore settimanali. 2. In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il personale di cui all'art. 34, comma 1, e' tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di due ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di una ora, a decorrere dal 1 gennaio 1997. 3. Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1988, n. 234. 4. L'orario di lavoro e' funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico ed e' articolato sulla base di sei giorni lavorativi settimanali, fatte salve le esigenze di servizio che consentono l'articolazione su cinque giorni lavorativi. 5. Ove l'Amministrazione articoli l'orario di lavoro su sei giorni settimanali, esso si svolge per turno continuativo, salvo eccezionali e documentabili esigenze di servizio. 6. Ove l'Amministrazione articoli l'orario di lavoro su cinque giorni settimanali, esso si attua di norma con la prosecuzione delle prestazioni lavorative nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata diversificata fino al completamento dell'orario d'obbligo. 7. Ove l'Amministrazione articoli l'orario settimanale con criteri di flessibilita', esso si attua di norma in fasce temporali entro le quali e' consentito l'inizio e il termine delle prestazioni lavorative giornaliere.
Nota all'art. 45: - Il D.P.R. n. 234/1988 e' riportato nelle note all'art. 12.