Art. 45. 
                          Orario di lavoro 
  1. La durata dell'orario ordinario di lavoro e' di trentasei ore 
   settimanali. 
  2. In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il 
   personale di cui all'art. 34, comma 1,  e'  tenuto  ad  effettuare
   prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente  di
   due ore, a decorrere dal  31  dicembre  1995,  e  di  una  ora,  a
   decorrere dal 1 gennaio 1997. 
  3. Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui al 
   decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1988, n. 234. 
  4. L'orario di lavoro e' funzionale all'orario di servizio e di 
   apertura al pubblico ed e' articolato sulla  base  di  sei  giorni
   lavorativi settimanali, fatte salve le esigenze  di  servizio  che
   consentono l'articolazione su cinque giorni lavorativi. 
  5. Ove l'Amministrazione articoli l'orario di lavoro su sei giorni 
   settimanali,  esso  si  svolge  per  turno   continuativo,   salvo
   eccezionali e documentabili esigenze di servizio. 
  6. Ove l'Amministrazione articoli l'orario di lavoro su cinque 
   giorni settimanali, esso si attua di  norma  con  la  prosecuzione
   delle prestazioni lavorative nelle ore pomeridiane; le prestazioni
   pomeridiane   possono   avere   durata   diversificata   fino   al
   completamento dell'orario d'obbligo. 
  7. Ove l'Amministrazione articoli l'orario settimanale con criteri 
   di flessibilita', esso si attua di norma in fasce temporali  entro
   le quali e' consentito l'inizio e  il  termine  delle  prestazioni
   lavorative giornaliere. 
 
          Nota all'art. 45:
             - Il D.P.R. n. 234/1988 e' riportato nelle note all'art.
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