Art. 46. 
                         F e s t i v i t a' 
  1. Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e 
   gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato  a  tutti  gli
   effetti civili, nonche' la ricorrenza del Santo Patrono del comune
   sede di servizio, se ricadente in giornata feriale. 
  2. Al personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed 
   alla religione ebraica si applicano le disposizioni delle leggi 22
   novembre 1988, n. 516 e 8 marzo 1989, n. 101. 
 
          Note all'art. 46:
             - La legge 22 novembre 1988, n. 516 recante  "Norme  per
          la  regolazione  dei  rapporti  tra  lo  Stato  e  l'unione
          italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno" e'
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 2 dicembre 1988, n.  283.
             -  La  legge  8 marzo 1989, n. 101 recante "Norme per la
          regolazione dei rapporti tra lo Stato e  l'Unione  italiana
          delle   Comunita'  ebraiche  italiane"  e'  pubblicata  nel
          supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  23  marzo
          1989, n. 69.