Art. 47. 
                          Licenza ordinaria 
  1. Il personale di cui all'art. 34, comma 1, ha diritto, in ogni 
   anno di servizio, ad un periodo di licenza  ordinaria  retribuito.
   Durante tale periodo al personale spetta la normale  retribuzione,
   esclusi i compensi per prestazioni di lavoro  straordinario  e  le
   indennita' che non siano corrisposte per dodici mensilita'. 
  2. La durata della licenza ordinaria e' di trentadue giorni 
   lavorativi. Per il personale con oltre quindici anni di servizio e
   per quello con oltre venticinque anni di servizio la durata  della
   licenza  ordinaria  e'  rispettivamente  di   trentasette   e   di
   quarantacinque  giorni  lavorativi.  La   durata   della   licenza
   ordinaria per i primi tre anni di servizio  e'  di  trenta  giorni
   lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi  di
   formazione, per il quale  continua  ad  applicarsi  la  disciplina
   prevista dai rispettivi  ordinamenti.  Al  personale  in  servizio
   all'estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o
   all'estero),  contingenti  ONU  compresi,  competono  le   licenze
   previste dalle leggi che  ne  disciplinano  l'impiego  da  accordi
   internazionali, ovvero da norme proprie  dell'Organismo  accettate
   dall'Autorita' nazionale. 
  3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate 
   previste dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 23  dicembre
   1977, n. 937. 
  4. A tutto il personale sono altresi' attribuite quattro giornate 
   di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed  alle  condizioni
   previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. 
  5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 
   cinque giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni
   di  licenza  ordinaria  di  cui   al   comma   2,   sono   ridotti
   rispettivamente   a   ventotto,   trentadue,   trentanove   giorni
   lavorativi ed a ventisei giorni lavorativi per  i  dipendenti  nei
   primi tre anni di servizio. 
  6. Nell'anno di immissione in servizio o di cessazione dal servizio 
   la durata della licenza ordinaria e' determinata in proporzione ai
   dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese  superiore  a
   quindici giorni e' considerata  a  tutti  gli  effetti  come  mese
   intero. 
  7. La licenza ordinaria e' un diritto irrinunciabile e non e' 
   monetizzabile. 
  8. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano 
   reso possibile la fruizione  della  licenza  ordinaria  nel  corso
   dell'anno, la licenza ordinaria  dovra'  essere  fruita  entro  il
   primo semestre dell'anno successivo. 
  9. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate 
   esigenze di carattere personale, il personale dovra' fruire  della
   licenza residua al 31 dicembre entro il mese di  aprile  dell'anno
   successivo a quello di spettanza. 
  10. Il diritto alla licenza ordinaria non e' riducibile in ragione 
   di assenza per infermita', anche se tale assenza si sia  protratta
   per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi  e'  autorizzato
   il periodo di godimento della licenza ordinaria in relazione  alle
   esigenze di organizzazione del servizio. 
  11. Le infermita' insorte durante la fruizione della licenza 
   ordinaria ne  interrompono  il  godimento  nei  casi  di  ricovero
   ospedaliero o di infortuni e  malattie  superiori  a  tre  giorni,
   adeguatamente e debitamente documentate  e  che  l'Amministrazione
   sia posta in condizione  di  accertare  a  seguito  di  tempestiva
   informazione. 
  12. In caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili 
   esigenze di servizio, al personale richiamato compete il  rimborso
   delle spese di viaggio per il rientro in sede nonche' l'indennita'
   di  missione  per  la  durata  del  medesimo  viaggio  sempre  che
   ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18 dicembre 1973,  n.
   836 e successive modificazioni. Identico trattamento compete anche
   nel caso di ritorno nella localita' ove il personale fruiva  della
   licenza ordinaria. Il personale ha  inoltre  diritto  al  rimborso
   delle spese anticipate per il periodo  di  licenza  ordinaria  non
   goduta. 
  13. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 
   1996. Per il personale che ha gia' maturato  venticinque  anni  di
   servizio o li maturera' entro la data del  31  dicembre  1996,  la
   durata  della  licenza  ordinaria  e'  di   quarantasette   giorni
   lavorativi e, nella ipotesi di cui al comma 5,  quarantuno  giorni
   lavorativi. Per  la  connessa  disciplina  di  ordine  procedurale
   continuano ad applicarsi  le  disposizioni  previste  dalle  norme
   vigenti  in  materia  per  il  personale  militare,  e  successive
   modificazioni ed integrazioni. 
 
          Nota all'art. 47:
             -  Il  primo  comma  dell'art. 1 della legge 23 dicembre
          1977, n. 937, e' riportato nelle note all'art. 14.