Art. 48. 
                        Licenze straordinarie 
  1. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la licenza 
   straordinaria e' disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3
   della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,   come   interpretato,
   modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23,  della  legge
   23 dicembre 1994, n. 724. 
  2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di 
   trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova  sede  di
   servizio,  l'Amministrazione  concede  una  licenza  straordinaria
   speciale nelle durate di seguito specificate: 
    a) trasferimento in territorio nazionale: giorni venti per il 
   personale ammogliato o con famiglia a carico o  con  almeno  dieci
   anni di servizio; giorni dieci per il personale senza  famiglia  a
   carico con meno di dieci anni di servizio; 
    b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che 
   rientri  dal  servizio  all'estero:  giorni  trenta  al  personale
   ammogliato o con famiglia a carico o  con  almeno  dieci  anni  di
   servizio; giorni venti al personale senza famiglia  a  carico  con
   meno di dieci anni di servizio. 
  3. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la licenza breve 
   e' soppressa. 
  4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 
   dicembre 1993, n. 537,  non  si  applicano  quando  l'assenza  dal
   servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni dipendenti da causa di
   servizio o comunque riportate per fatti di servizio. 
  5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 
   1996. Per la connessa disciplina di ordine procedurale  continuano
   ad applicarsi le disposizioni  previste  dalle  norme  vigenti  in
   materia per il personale militare, e successive  modificazioni  ed
   integrazioni. 
 
          Note all'art. 48:
             - Il comma 39 dell'art. 3 della legge 24 dicembre  1993,
          n. 537 e' riportato nelle note all'art. 15.
             -  I  testi  dei  commi  22 e 23 della legge 24 dicembre
          1993, n. 537 sono riportati nelle note all'art. 15.