Art. 49. 
           Aspettativa per motivi privati e per infermita' 
  1. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, l'aspettativa per 
   motivi privati e per infermita' e'  disciplinata  dalla  normativa
   prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e  dalla  legge  23
   dicembre 1994, n. 724, e, per le parti non previste da tali leggi,
   dalle disposizioni di cui alle leggi 10 aprile 1954,  n.  113,  31
   luglio 1954, n. 599, 18 ottobre 1961, n. 1168, 3 agosto  1961,  n.
   833, e 1 febbraio 1989, n. 53. La  durata  massima  della  licenza
   straordinaria  di  convalescenza  per  il   personale   in   ferma
   volontaria, per l'intero periodo di ferma, e' di due anni. 
  2. Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o 
   lesioni riportate per cause di servizio non e' computato  ai  fini
   del compimento del periodo massimo di aspettativa. 
  3. Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del 
   personale dovuti a  ferite  o  lesioni  traumatiche  riportate  in
   servizio, che non comportino inidoneita' assoluta al servizio, non
   sono computati ai fini  del  compimento  del  periodo  massimo  di
   aspettativa. 
  4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 
   1996. 
 
          Note all'art. 49:
             -  Il  titolo  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'
          riportato nelle note all'art. 15 e 48.
             - La legge 23 dicembre 1994, n. 724 recante  "Misure  di
          razionalizzazione  della  finanza  pubblica"  e'  riportata
          nelle note all'art. 15.
             - La legge 10 aprile 1954,  n.  113  concernente  "Stato
          degli    ufficiali    dell'Esercito,    della    Marina   e
          dell'Aeronautica" e' pubblicata nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1954.
             - La legge 31 luglio 1954, n. 599 concernente "Stato dei
          sottufficiali     dell'Esercito,     della     Marina     e
          dell'Aeronautica" e' pubblicata nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 10 agosto 1954.
             -  La  legge 18 ottobre 1961, n. 1168 concernente "Norme
          sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di
          truppa  dell'Arma  dei  carabinieri"  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 285 del 17 novembre 1961.
             -  La  legge  3  agosto  1961, n. 833 concernente "Stato
          giuridico dei vice brigadieri  e  dei  militari  di  truppa
          della  Guardia  di  finanza"  e'  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 30 agosto 1961.
             - La legge 1 febbraio 1989, n. 53 concernente "Modifiche
          alle norme sullo stato  giuridico  e  sull'avanzamento  dei
          vice   brigadieri,   dei  graduati  e  militari  di  truppa
          dell'Arma dei carabinieri e  del  Corpo  della  guardia  di
          finanza  nonche'  disposizioni  relative  alla  Polizia  di
          Stato, al  Corpo  degli  agenti  di  custodia  e  al  Corpo
          forestale   dello  Stato"  e'  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  43  del  21  febbraio
          1989.