Art. 50. 
                           Permessi brevi 
  1. Previa valutazione del comandante di Corpo o di reparto, puo' 
   essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il  permesso
   di assentarsi per brevi periodi  durante  l'orario  di  lavoro.  I
   permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun  caso
   di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e
   non  possono  comunque  superare  le  trentasei  ore   nel   corso
   dell'anno. 
  2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile 
   per consentire al comandante di Corpo o di reparto di adottare  le
   misure organizzative necessarie. 
  3. Il personale e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il 
   mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o
   di reparto. Nel caso in cui il recupero non venga  effettuato,  la
   retribuzione viene proporzionalmente decurtata.