Art. 51. 
        Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro 
  1. L'Amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in 
   condizioni di salubrita' ed  organizzare  il  lavoro  in  modo  da
   salvaguardare   l'incolumita'   e   la   salute   del   personale,
   adoperandosi  per  individuare   e   rimuovere   ogni   fonte   di
   inquinamento eliminabile che possa compromettere  l'incolumita'  e
   la salute degli operatori addetti, e per ridurre al minimo,  anche
   attraverso una opportuna preventiva opera di  sensibilizzazione  e
   di  formazione  dei  predetti  operatori  ed  attraverso  connesse
   iniziative di medicina preventiva e controllo sanitario, i  rischi
   connessi con ogni fattispecie di impiego. 
  2. In materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del 
   lavoro, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
   19  settembre  1994,  n.  626,  tenendo  conto  delle  particolari
   esigenze connesse  al  servizio  espletato  e  delle  attribuzioni
   proprie di ciascuna  Forza  di  polizia  ad  ordinamento  militare
   individuate con i decreti ministeriali previsti dall'art. 1, comma
   2,   dello   stesso   decreto   legislativo   n.   626/1994.    Le
   Amministrazioni provvederanno a sollecitare  le  altre  competenti
   istituzioni per pervenire  al  piu'  presto  alla  emanazione  dei
   predetti decreti. 
  3. L'Amministrazione favorisce l'informazione del personale in 
   merito  agli  interventi  di  primo  soccorso,   con   particolare
   priorita' per quello addetto a mansioni rischiose. 
 
          Nota all'art. 51:
             -   Il  testo  del  comma  2  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e'  riportato  nelle
          note all'art. 18.