Art. 52. Copertura assicurativa 1. Le disposizioni di cui all'art. 15, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, sono applicabili al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
Nota all'art. 52: - Il testo dell'art. 15 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 e' riportato nelle note all'art. 19.