Art. 52. 
                       Copertura assicurativa 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 15, commi 1 e 2, del decreto del 
   Presidente  della  Repubblica  5  giugno  1990,   n.   147,   sono
   applicabili al personale dell'Arma dei  carabinieri  e  del  Corpo
   della guardia di finanza. 
 
          Nota all'art. 52:
             - Il testo dell'art. 15 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147
          e' riportato nelle note all'art. 19.