Art. 53. Aggiornamento professionale 1. La pianificazione annuale dell'attivita' di aggiornamento professionale e' stabilita dai Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. A tal fine, saranno acquisite, in via preliminare, specifiche proposte non vincolanti delle rispettive sezioni COCER.