Art. 53. 
                     Aggiornamento professionale 
  1. La pianificazione annuale dell'attivita' di aggiornamento 
   professionale e' stabilita  dai  Comandi  generali  dell'Arma  dei
   carabinieri e del Corpo della guardia  di  finanza.  A  tal  fine,
   saranno acquisite, in via  preliminare,  specifiche  proposte  non
   vincolanti delle rispettive sezioni COCER.