Art. 55. 
                Elevazione e aggiornamento culturale 
  1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento 
   culturale e professionale del personale. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, gli organismi di rappresentanza 
   possono avanzare proposte, non vincolanti e  comunque  compatibili
   con  le  esigenze  di  servizio,   agli   enti   istituzionalmente
   competenti.