Art. 55. Elevazione e aggiornamento culturale 1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli organismi di rappresentanza possono avanzare proposte, non vincolanti e comunque compatibili con le esigenze di servizio, agli enti istituzionalmente competenti.