Art. 56. 
                         Brevetto di pilota 
  1. Il disposto dell'art. 55 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, 
   recante modifiche ed integrazioni alla legge  1  aprile  1981,  n.
   121,  e'  esteso  al  corrispondente   personale   dell'Arma   dei
   carabinieri e del Corpo  della  guardia  di  finanza,  per  quanto
   attiene la specializzazione "pilota di elicottero". 
  2. Con decreti del Ministro della difesa e del Ministro delle 
   finanze sono stabilite le relative norme d'attuazione. 
 
          Note all'art. 56:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 55 della legge 10
          ottobre 1986, n. 668 concernente: "Modifiche e integrazioni
          alla legge 1 aprile 1981, n. 121,  e  relativi  decreti  di
          attuazione,   sul  nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione
          della  pubblica  sicurezza"  pubblicata   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 1986, n.  242:
             "Art. 55 - 1. Il Ministro dell'interno rilascia i titoli
          per l'esercizio delle attivita' di volo del personale della
          Polizia di Stato.
             2.  I  requisiti  per  l'ammissione  ai  corsi,  per  lo
          svolgimento degli stessi, per gli  esami,  nonche'  per  il
          rilascio,  il  rinnovo,  la  revoca  e  le  sospensioni dei
          titoli, sono stabiliti con decreto ministeriale.
             3. I titoli di cui al precedente comma 1 sono:
              a) brevetto di pilota di elicottero;
              b) brevetto di pilota aereo;
              c) brevetto di specialista di elicottero;
              d) brevetto di specialista aereo;
              e) brevetto di osservatore.
             4. Oltre ai brevetti base di cui al precedente comma  3,
          con  decreto  del  Capo  della  polizia,  sono  stabiliti i
          requisiti e le modalita' di svolgimento dei  corsi  per  le
          abilitazioni   sui   vari  tipi  di  aeromobili  e  per  le
          qualificazioni professionali.
             5.  Nelle  more  dell'attuazione  dell'art.  43,   comma
          diciottesimo,  della  legge  1  aprile  1981,  n.  121,  le
          indennita' speciali da  corrispondere  al  personale  della
          Polizia  di  Stato  che svolge attivita' di volo coincidono
          con quelle di aeronavigazione, di  volo,  di  pilotaggio  e
          relativi  supplementi  previsti  per il personale militare,
          secondo l'allegata tabella II.
             6. Si applicano inoltre le norme sulla cumulabilita'  di
          cui alla legge 5 agosto 1978, n. 505.".