Art. 57. 
                           Gruppi sportivi 
  1. Il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia 
   di  finanza,  inquadrato  nei   rispettivi   gruppi   sportivi   o
   riconosciuto atleta  di  interesse  nazionale  od  olimpico  dalle
   Federazioni sportive o dal CONI, potra' essere autorizzato  a  non
   presenziare alle attivita' di servizio ed  a  quelle  previste  da
   corsi di formazione su specifica e  motivata  richiesta  da  parte
   degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base di  apposite
   convenzioni stipulate tra il CONI o le Federazioni sportive  ed  i
   rispettivi comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del  Corpo
   della guardia di finanza.