Art.60. 
                             Tutela legale 
  1. Nei procedimenti a carico di  ufficiali  o  agenti  di  pubblica
sicurezza o di polizia giudiziaria o  dei  militari  in  servizio  di
pubblica sicurezza, per fatti compiuti  in  servizio  anche  relativi
all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica,  continua  ad
applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. 
 
          Note all'art. 60:
             -  Il  testo dell'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n.
          152 e' riportato nelle note all'art. 33.
  10. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio
1996.