Art.60. Tutela legale 1. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.
Note all'art. 60: - Il testo dell'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e' riportato nelle note all'art. 33. 10. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996.