Art. 61. 
                        Copertura finanziaria 
  1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, 
   valutato in lire 487 miliardi per il 1995 ed in lire 845  miliardi
   a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione del fondo  di
   cui al capitolo 6868 dello stato di previsione del  Ministero  del
   tesoro per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti  capitoli  per
   gli anni successivi. 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri 
   decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
   nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della  Repubblica
   italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  di
   farlo osservare. 
   Dato a Roma, addi' 31 luglio 1995 
                              SCALFARO 
                                   DINI, Presidente del Consiglio dei 
                                     Ministri e Ministro del tesoro 
                                    FRATTINI, Ministro della funzione 
                                     pubblica 
                                  CORONAS, Ministro dell'interno 
                                  CORCIONE, Ministro della difesa 
                                  FANTOZZI, Ministro delle finanze 
                                        MANCUSO, Ministro di grazia e 
                                     giustizia 
                                     LUCHETTI, Ministro delle risorse 
                                     agricole, alimentari e forestali 
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO 
 Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1995 
 Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 1