Art. 2.
             Disposizioni varie in materia di sanatoria
        e d'intervento nelle zone interessate dall'abusivismo
  1.  Per le modalita' di riscossione e versamento dell'oblazione per
la  sanatoria  degli  abusi  edilizi sono fatti salvi gli effetti dei
decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13
ottobre  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 244 del 18
ottobre   1994,   ad   esclusione   dei  termini  per  il  versamento
dell'importo  fisso  e  della  restante parte dell'oblazione previsti
dall'articolo  39  della  legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con decreto
del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con i Ministri dei lavori
pubblici  e  del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono   stabilite   le  modalita'  ed  i  termini  per  il  versamento
dell'oblazione  per la definizione delle violazioni edilizie da parte
dei  soggetti  non  residenti  in  Italia.  I suddetti termini per il
versamento  dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta giorni
dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; per
la  rateizzazione della restante parte dell'oblazione sono fissati al
15  giugno,  15  agosto,  15  ottobre  e  15  dicembre  1995 e per il
versamento  degli  oneri di concessione allo scadere di trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto.
  2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dei  lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita'
di  rimborso  delle  differenze  non  dovute  e  versate  a titolo di
oblazione.  All'eventuale  relativa  spesa si provvede anche mediante
utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550
miliardi  e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994
e   1995,   derivante   dal   pagamento   delle   oblazioni  previste
dall'articolo  39  della  legge  23  dicembre  1994, n. 724. La quota
eccedente   tali   importi,   versata  all'entrata  dello  Stato,  e'
riassegnata,  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  su  apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
  3.  I  comuni  sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme
versate  a  titolo  di  oneri concessori per la sanatoria degli abusi
edilizi  in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme
relative  sono  impegnate in un apposito capitolo del titolo Il della
spesa,  utilizzando  il 10 per cento delle medesime per far fronte ai
costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione
in  sanatoria  ed  un  ulteriore 10 per cento quale anticipazione dei
costi  per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli
32  e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le rimanenti somme sono
vincolate   a  finanziare  le  opere  di  urbanizzazione  primaria  e
secondaria,   nonche'   gli   interventi  di  risanamento  urbano  ed
ambientale delle aree interessate dall'abusivismo.
  4.   Per   l'attivita'   istruttoria  connessa  al  rilascio  delle
concessioni  in  sanatoria  i  comuni  utilizzano  i  fondi  all'uopo
accantonati,  in  misura  non superiore a quella prevista al comma 3,
per  progetti  finalizzati  da  svolgere  oltre  l'orario  di  lavoro
ordinario.  Nei  soli  casi  in  cui  non  sia  possibile  utilizzare
personale  in  servizio  nelle amministrazioni locali interessate, le
stesse  possono  avvalersi di liberi professionisti o di strutture di
consulenze e servizi.
  5.  La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle
calamita'   naturali,  e'  esclusa  nei  casi  in  cui  gli  immobili
danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la
citata concessione di indennizzi e' altresi' esclusa per gli immobili
edificati  in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e
senza  che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.
  6. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'articolo 39
della  legge  23  dicembre  1994, n. 724, come integrato dal presente
decreto,   le   costruzioni  abusive  realizzate  sopra  e  sotto  il
soprassuolo  boschivo  distrutto  o  danneggiato per cause naturali o
atti  volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e
quinto  dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47, e successive
modifiche e integrazioni.
  7.  Ai  fini  della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13
del   decreto-legge   12   gennaio   1988,   n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono
annualmente  al  Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei
fondi di cui al comma 3.