Art. 4.
           Norme in materia di pianificazione urbanistica
  1.  All'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   "  c-bis)  nelle  ipotesi  in  cui  gli  enti  territoriali  siano
sprovvisti  dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti e non
adottino  tali  strumenti  entro diciotto mesi dalla data di elezione
degli  organi.  In  questo  caso,  il  decreto  di  scioglimento  del
consiglio  e'  adottato  di  concerto  con  il  Ministro  dei  lavori
pubblici,   previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
disposizioni  di  cui  alla  presente  lettera si applicano anche nei
confronti   degli   organi  delle  comunita'  montane  e  delle  aree
metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici.".
  2. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma
2 e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Nell'ipotesi  di  cui  alla  lettera  c-bis)  del comma 1,
trascorso  il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono
essere  adottati,  l'organo  regionale di controllo assegna agli enti
che  non  abbiano  provveduto  un ulteriore termine di sei mesi, alla
scadenza  del  quale,  con lettera notificata ai singoli consiglieri,
diffida  il  consiglio  ad  adempiere nei successivi sessanta giorni.
Trascorso  infruttuosamente  quest'ultimo termine, l'organo regionale
di  controllo  ne  da'  comunicazione  al  prefetto,  che  inizia  la
procedura  per  lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle
comunita' montane e delle aree metropolitane.".
  3.  L'approvazione  dello  strumento  urbanistico  da  parte  della
regione  e,  ove  prevista,  della  provincia o di altro ente locale,
avviene entro centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte
dell'ente  che  lo  ha  adottato,  dello stesso strumento urbanistico
corredato  della  necessaria documentazione; decorso infruttuosamente
il  termine,  che  puo' essere interrotto una sola volta per motivate
ragioni,  i  piani  si  intendono  approvati.  In  caso di diniego di
approvazione,  il  termine  di  cui all'articolo 39, comma 1, lettera
c-bis),  della  legge  8  giugno  1990,  n. 142, ridotto della meta',
decorre nuovamente dalla data di comunicazione.
  4.  Ai  fini  della  prima  applicazione  delle disposizioni di cui
all'articolo  39,  commi  1,  lettera  c-bis), e 2-bis, della legge 8
giugno 1990, n. 142, come modificata dal presente articolo, i termini
ivi previsti decorrono dal 1 gennaio 1995.