Art. 5.
                  Norme transitorie e sanzionatorie
  1.  A  seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrata
dal  presente  decreto,  gli  atti tra vivi la cui nullita', ai sensi
dell'articolo  17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, non
sia  stata ancora dichiarata, acquistano validita' di diritto. Ove la
nullita'  sia  stata  dichiarata  con sentenza passata in giudicato e
trascritta, puo' essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo
delle  parti,  con  atto successivo contenente gli allegati di cui al
secondo  comma  dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
sempreche'  non  siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a
favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a
determinare  l'effetto  di  cui  al  presente  articolo  e' decurtato
l'importo  eventualmente  gia' versato per la registrazione dell'atto
dichiarato nullo.
  2. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28
febbraio  1985,  n.  47, sono nulli e non possono essere rogati se da
essi  non  risultino  gli  estremi  della  domanda di condono con gli
estremi  del versamento, in una o piu' rate, dell'intera somma dovuta
a  titolo  di  oblazione e di contributo concessorio. Verificatosi il
silenzio  assenso disciplinato dall'articolo 39, comma 4, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere indicati, a
pena  di nullita', i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data
della  domanda,  estremi  del  versamento  di  tutte le somme dovute,
dichiarazione  di  parte  che il comune non ha provveduto ad emettere
provvedimento  di  sanatoria  nei termini stabiliti nell'articolo 39,
comma  4,  della  citata  legge  n. 724 del 1994. Nei successivi atti
negoziali   e'   consentito  fare  riferimento  agli  estremi  di  un
precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le norme del
presente  articolo  concernenti il contributo concessorio non trovano
applicazione  per  le  domande  di  sanatoria  presentate entro il 30
giugno 1987.
  3.  Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40
della   legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  si  applicano  anche  ai
trasferimenti  previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonche'
ai  trasferimenti  di  immobili di proprieta' di enti di assistenza e
previdenza e delle amministrazioni comunali.