Art. 6.
      Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche
  1.  Il  Ministro  dei  lavori  pubblici, di propria iniziativa o su
istanza delle imprese interessate, valuta le procedure di affidamento
o  di  esecuzione  di  opere  di propria competenza che per qualunque
motivo  risultino  sospese,  anche  in via di fatto da almeno quattro
mesi,  ad  eccezione  dei casi di provvedimenti di sequestro adottati
dall'autorita' giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali.
  2.  La  valutazione  di  cui al comma 1 ha per oggetto il perdurare
dell'interesse  pubblico  alla realizzazione dei lavori fino al lotto
funzionale,  gli  aspetti  di  tutela  ambientale  e  di sicurezza, i
riflessi  derivanti  all'amministrazione  appaltante da provvedimenti
giurisdizionali  che  eventualmente  hanno determinato la sospensione
dei  lavori, la congruita' degli aspetti economici dell'affidamento e
dell'esecuzione  dei  lavori,  sulla base di appositi criteri fissati
con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
  3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici
nomina   una  o  piu'  commissioni.  Fanno  parte  della  commissione
magistrati  amministrativi,  contabili  o avvocati dello Stato cui e'
affidata  la presidenza, nonche' almeno un funzionario, con qualifica
non   inferiore   a   dirigente,  dei  ruoli  centrali  o  periferici
dell'Amministrazione  dei  lavori  pubblici  o  degli  enti  da  essa
controllati o vigilati.
  4.   I   compensi  spettanti  ai  componenti  dei  suddetti  organi
collegiali  sono  determinati  con  decreto  del  Ministro dei lavori
pubblici,  di  concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa
e'  posta  a  carico  del capitolo 1115 dello stato di previsione del
Ministero  dei  lavori  pubblici  nella misura di lire 60 milioni per
l'esercizio 1994 e di lire 120 milioni per l'esercizio 1995.
  5. La commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al
Ministro le proposte conseguenti entro novanta giorni.
  6.  Qualora  la  valutazione  si  concluda  con  esito positivo, la
procedura  di  affidamento  o  di  esecuzione  deve  essere ripresa e
portata a conclusione.
  7.  Possono  essere  oggetto  del giudizio di valutazione di cui al
presente  articolo  anche  le  revoche  di  affidamenti intervenute a
seguito  di  norme,  direttive o circolari la cui efficacia sia stata
successivamente sospesa o che siano state abrogate.
  8.  Le  pubbliche  amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2,
del  decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, ferme restando le
rispettive   competenze  in  ordine  all'adozione  dei  provvedimenti
conseguenti,   possono  chiedere  al  Ministro  dei  lavori  pubblici
l'applicazione  delle  disposizioni  di cui al presente articolo alle
procedure  di  affidamento e di realizzazione di lavori di rispettiva
competenza,   ove  ricorrano  le  condizioni  indicate  nel  presente
articolo.
  9.  Ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 o 2, le pubbliche
amministrazioni,   di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, provvedono, per quanto di loro
competenza, ad esaminare, entro e non oltre novanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i  casi relativi ad
affidamenti  ed  esecuzione  di  opere  pubbliche che, pur rientrando
nelle  ipotesi di cui al presente articolo, possono essere riavviate,
con  provvedimento  amministrativo,  anche  su  istanza delle imprese
interessate.
  10. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del Ministro dei
lavori  pubblici relativi alla costituzione ed al funzionamento della
commissione di cui al comma 3.
  11.  Le  valutazioni ed i provvedimenti di cui al presente articolo
sono  estesi  alle  opere  di competenza dell'ANAS. In tali ipotesi i
poteri  e gli atti del Ministro dei lavori pubblici si intendono come
di  competenza  dell'amministratore  straordinario e degli organi che
subentrano nei poteri di questo.
  12.  I  compensi  spettanti  ai  componenti degli organi collegiali
nominati  ai  sensi  del  comma 11 gravano sugli strumenti finanziari
dell'ANAS nella misura di lire 40 milioni per l'esercizio 1994 e lire
120 milioni per l'esercizio 1995.