Art. 10.
Cataloghi
1. Ogni biblioteca deve possedere:
a) un catalogo generale alfabetico per autori dei documenti a
stampa o realizzati con altri procedimenti, ordinato in serie unica;
b) un catalogo alfabetico, per autori o per titoli, dei
manoscritti. Tale mezzo di ricerca puo' essere sostituito
dall'inventario di cui all'art. 8, comma primo, lettera a), quando
sia redatto in forma descrittiva e sia corredato degli indici
necessari. Di questi quello alfabetico deve essere ordinato in serie
unica;
c) un catalogo generale alfabetico per i periodici;
d) un catalogo alfabetico per soggetti dei documenti moderni;
e) un catalogo sistematico per i documenti moderni;
f) cataloghi alfabetici per le carte geografiche, le incisioni,
i documenti musicali, o altro materiale che non e' incluso nel
catalogo generale.
2. Le biblioteche possono, altresi', avere cataloghi speciali per
gli incunaboli e per altre categorie o raccolte di materiale
documentario ed iconografico dando la precedenza alle collezioni piu'
numerose o piu' significative e tenendo, comunque, conto di eventuali
particolari esigenze dell'utenza.
3. Le descrizioni per classi o gruppi possono figurare nei
cataloghi alfabetici.
4. Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte
automatizzati, le funzioni dei cataloghi previsti dal presente
articolo sono assicurate dall'elaboratore.