Art. 10.
                              Cataloghi
   1. Ogni biblioteca deve possedere:
     a)  un  catalogo  generale alfabetico per autori dei documenti a
stampa o realizzati con altri procedimenti, ordinato in serie unica;
     b)  un  catalogo  alfabetico,  per  autori  o  per  titoli,  dei
manoscritti.   Tale   mezzo   di   ricerca   puo'  essere  sostituito
dall'inventario di cui all'art. 8, comma primo,  lettera  a),  quando
sia  redatto  in  forma  descrittiva  e  sia  corredato  degli indici
necessari. Di questi quello alfabetico deve essere ordinato in  serie
unica;
     c) un catalogo generale alfabetico per i periodici;
     d) un catalogo alfabetico per soggetti dei documenti moderni;
     e) un catalogo sistematico per i documenti moderni;
     f)  cataloghi alfabetici per le carte geografiche, le incisioni,
i documenti musicali, o  altro  materiale  che  non  e'  incluso  nel
catalogo generale.
   2.  Le biblioteche possono, altresi', avere cataloghi speciali per
gli  incunaboli  e  per  altre  categorie  o  raccolte  di  materiale
documentario ed iconografico dando la precedenza alle collezioni piu'
numerose o piu' significative e tenendo, comunque, conto di eventuali
particolari esigenze dell'utenza.
   3.  Le  descrizioni  per  classi  o  gruppi  possono  figurare nei
cataloghi alfabetici.
   4. Ove i servizi della  biblioteca  siano  in  tutto  o  in  parte
automatizzati,  le  funzioni  dei  cataloghi  previsti  dal  presente
articolo sono assicurate dall'elaboratore.