Art. 13.
Trattamento dei documenti
1. Il materiale documentario deve essere annotato nel registro
cronologico d'entrata e nel rispettivo inventario topografico e deve,
inoltre, essere descritto, se e come stabilito, nei diversi cataloghi
previsti dal presente regolamento.
2. La descrizione di ciascun documento nei cataloghi deve essere
corredata dall'indicazione del numero di iscrizione nel registro
cronologico d'entrata e dalla collocazione.
3. Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte
automatizzati, le operazioni descritte nei commi primo e secondo del
presente articolo sono svolte secondo le rispettive procedure.
4. Il numero d'entrata e la collocazione si riportano anche sul
documento o sull'oggetto secondo le seguenti modalita':
a) il numero d'entrata deve essere iscritto alla fine del testo
di ogni manoscritto o stampato, in modo da non danneggiare il
documento e restare indelebile. La collocazione si segna, per i
manoscritti, ove possibile, sul verso del piatto anteriore della
legatura; per gli stampati, sul verso del frontespizio. Devono,
comunque, restare leggibili le eventuali collocazioni precedentemente
attribuite al documento. La collocazione stessa e' riportata, tanto
per i manoscritti quanto per gli stampati, sul cartellino recante il
nome della biblioteca, da apporre all'esterno e nell'interno della
legatura o copertina del volume od opuscolo e sul recto del foglio
isolato;
b) per i materiali non librari le indicazioni di cui alla
precedente lettera a) si iscrivono sul cartellino che viene unito
all'oggetto, in modo da non ridurne la leggibilita' o pregiudicarne
l'estetica.
5. Ove ragioni estetiche e pratiche lo consiglino, il numero
d'entrata e la collocazione possono segnarsi direttamente sul
documento o sull'oggetto, nel punto e con il mezzo che si ritengono
piu' opportuni.
6. Tutti i documenti aventi carattere di rarita' e/o di pregio che
entrino in biblioteca per dono devono recare nell'interno della
copertina un cartellino recante il nome del donatore e la data del
dono.