Art. 14.
Indicazione di appartenenza
1. Su ciascuno dei documenti indicati nel precedente art. 13,
comma quarto, deve essere apposto un timbro con il nome della
biblioteca.
2. Il timbro di cui al primo comma del presente articolo deve
essere apposto:
a) nel verso del frontespizio; in mancanza del frontespizio
sulla prima pagina; inoltre su una o piu' pagine convenute del
documento;
b) nel verso di ciascuna tavola fuori testo di stampato o pagina
miniata di stampato o manoscritto;
c) nel recto del foglio isolato;
d) nel cartellino unito all'oggetto.
3. Il tipo, il colore, le dimensioni e la posizione del timbro
debbono essere tali da non pregiudicare l'estetica, la conservazione
e l'uso del documento e dell'oggetto.