Art. 14.
                     Indicazione di appartenenza
   1.  Su  ciascuno  dei  documenti  indicati nel precedente art. 13,
comma quarto, deve  essere  apposto  un  timbro  con  il  nome  della
biblioteca.
   2.  Il  timbro  di  cui  al primo comma del presente articolo deve
essere apposto:
     a) nel verso del  frontespizio;  in  mancanza  del  frontespizio
sulla  prima  pagina;  inoltre  su  una  o  piu' pagine convenute del
documento;
     b) nel verso di ciascuna tavola fuori testo di stampato o pagina
miniata di stampato o manoscritto;
     c) nel recto del foglio isolato;
     d) nel cartellino unito all'oggetto.
   3. Il tipo, il colore, le dimensioni e  la  posizione  del  timbro
debbono  essere tali da non pregiudicare l'estetica, la conservazione
e l'uso del documento e dell'oggetto.