Art. 15.
Schedari, registri e bollettari
1. Oltre agli inventari e ai cataloghi elencati negli articoli 8 e
10, ogni biblioteca deve possedere:
a) uno schedario delle pubblicazioni in continuazione e in
collezione e uno schedario delle pubblicazioni periodiche (modelli
5a, 5b, 5c, 5d). Tali schedari integrano l'annotazione iniziale
comunque riportata nel rispettivo inventario topografico di cui
all'art. 8, comma primo, lettera b). Cio' fino a quando le raccolte
non siano complete o non si sia, per qualsiasi motivo, cessato di
aggiornarle;
b) un registro cronologico dei documenti smarriti o sottratti
(modello 6), integrato da un catalogo alfabetico per autori e da un
topografico;
c) un bollettario in duplice copia dei documenti ordinari ai
librai (modello 7), con un indice alfabetico dei documenti medesimi.
2. Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte
automatizzati, le funzioni degli schedari, registri e bollettari,
previsti dal presente articolo, sono assicurate dall'elaboratore.