Art. 15.
                   Schedari, registri e bollettari
   1. Oltre agli inventari e ai cataloghi elencati negli articoli 8 e
10, ogni biblioteca deve possedere:
     a)  uno  schedario  delle  pubblicazioni  in  continuazione e in
collezione e uno schedario delle  pubblicazioni  periodiche  (modelli
5a,  5b,  5c,  5d).  Tali  schedari  integrano l'annotazione iniziale
comunque riportata  nel  rispettivo  inventario  topografico  di  cui
all'art.  8,  comma primo, lettera b). Cio' fino a quando le raccolte
non siano complete o non si sia, per  qualsiasi  motivo,  cessato  di
aggiornarle;
     b)  un  registro  cronologico dei documenti smarriti o sottratti
(modello 6), integrato da un catalogo alfabetico per autori e  da  un
topografico;
     c)  un  bollettario  in  duplice copia dei documenti ordinari ai
librai (modello 7), con un indice alfabetico dei documenti medesimi.
   2. Ove i servizi della  biblioteca  siano  in  tutto  o  in  parte
automatizzati,  le  funzioni  degli  schedari, registri e bollettari,
previsti dal presente articolo, sono assicurate dall'elaboratore.