Art. 16.
               Registrazioni del materiale sottoposto
              ad interventi di conservazione e restauro
   1. La biblioteca deve, inoltre, possedere:
     a) un registro dei documenti sottoposti a tutela (modello 8), ai
sensi  della legislazione vigente in materia, affidati per interventi
finalizzati alla conservazione;
     b) un registro dei documenti non sottoposti  a  tutela  (modello
8a), affidati per interventi finalizzati alla conservazione.
   2.  Nei registri di cui al comma precedente, l'affidatario dopo il
riscontro di consegna, con l'apposizione della propria firma,  annota
il giorno in cui ha ricevuto i documenti e quello in cui si impegna a
restituirli.
   3.  All'atto  della  consegna,  l'affidatario  riceve un elenco di
accompagnamento (modello  9)  che  egli  restituisce,  ad  intervento
avvenuto, congiuntamente ai documenti ricevuti in consegna.
   4.  Il  direttore  della  biblioteca  puo'  concedere  le proroghe
ritenute necessarie per un completo e corretto intervento finalizzato
alla conservazione del materiale documentario.
   5.  All'atto  della  restituzione  del  materiale,  in  precedenza
affidato   per   interventi   di  conservazione,  l'incaricato  dalla
direzione della biblioteca registra l'avvenuta restituzione apponendo
la propria firma sui registri di cui  al  primo  comma  del  presente
articolo.
   6.  Ove    i  servizi  della  biblioteca siano in tutto o in parte
automatizzati,  i  registri  previsti  dal  presente  articolo   sono
sostituiti  dalle  registrazioni in memoria e dagli stampati prodotti
dall'elaboratore,  purche'  completi  di  tutti   gli   elementi   in
precedenza elencati.