Art. 16.
Registrazioni del materiale sottoposto
ad interventi di conservazione e restauro
1. La biblioteca deve, inoltre, possedere:
a) un registro dei documenti sottoposti a tutela (modello 8), ai
sensi della legislazione vigente in materia, affidati per interventi
finalizzati alla conservazione;
b) un registro dei documenti non sottoposti a tutela (modello
8a), affidati per interventi finalizzati alla conservazione.
2. Nei registri di cui al comma precedente, l'affidatario dopo il
riscontro di consegna, con l'apposizione della propria firma, annota
il giorno in cui ha ricevuto i documenti e quello in cui si impegna a
restituirli.
3. All'atto della consegna, l'affidatario riceve un elenco di
accompagnamento (modello 9) che egli restituisce, ad intervento
avvenuto, congiuntamente ai documenti ricevuti in consegna.
4. Il direttore della biblioteca puo' concedere le proroghe
ritenute necessarie per un completo e corretto intervento finalizzato
alla conservazione del materiale documentario.
5. All'atto della restituzione del materiale, in precedenza
affidato per interventi di conservazione, l'incaricato dalla
direzione della biblioteca registra l'avvenuta restituzione apponendo
la propria firma sui registri di cui al primo comma del presente
articolo.
6. Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte
automatizzati, i registri previsti dal presente articolo sono
sostituiti dalle registrazioni in memoria e dagli stampati prodotti
dall'elaboratore, purche' completi di tutti gli elementi in
precedenza elencati.