Art. 18.
                Registri contabili ed amministrativi
   1.  Per  l'amministrazione  e la contabilita' ogni biblioteca deve
possedere:
     a) un registro delle spese fatte sulle aperture di  credito,  ai
sensi  delle  vigenti norme in materia di contabilita' generale dello
Stato - mod. 26 C.G.;
     b) un registro cassa a pagine numerate (modello 11);
     c) un giornale delle spese (modello 12);
     d)  una  rubrica  dei  creditori,  anche  a  schede,  corredata,
eventualmente, da un libro mastro dei creditori;
     e) un registro protocollo per la corrispondenza (modello 13);
     f)  un  bollettario  a  piu'  copie  degli  ordini relativi alla
fornitura di oggetti e merci di modesto valore;
     g) un registro cronologico  d'entrata  per  gli  oggetti  mobili
conservati in biblioteca - mod. 93 Ragioneria gia' mod. D;
     h) un registro del materiale di facile consumo (modello 14).
   2.  La biblioteca deve, inoltre, provvedersi di tutti gli stampati
occorrenti per le operazioni e per gli adempimenti  prescritti  dalla
legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello Stato, e da ogni istruzione diramata in
applicazione di questi.
   3. Ove la gestione della  biblioteca  sia  in  tutto  o  in  parte
automatizzata,  i  registri  e i bollettari di cui al primo comma del
presente articolo sono sostituiti dalle registrazioni  in  memoria  e
dagli  stampati  prodotti dall'elaboratore, purche' completi di tutti
gli elementi in precedenza indicati.