Art. 19.
Programmazione triennale ed annuale
1. Ai fini dell'approvazione da parte del Ministero per i beni
culturali ed ambientali del programma di spesa triennale ed annuale
dell'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e
l'editoria, nonche' ai fini dell'eventuale incremento degli
stanziamenti sui capitoli di spesa per l'esercizio successivo, il
direttore della biblioteca, sulla base di documentate necessita' di
spesa, formula precise e concrete richieste di finanziamento da
presentarsi all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni
culturali e l'editoria entro il termine di cui al secondo comma,
lettera a), del presente articolo.
2. Il direttore della biblioteca e' tenuto a trasmettere
all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e
l'editoria:
a) entro il 2 gennaio dell'esercizio finanziario precedente a
quello cui si riferisce, la programmazione triennale delle spese
ordinarie distinte per capitolo, accompagnata da una dettagliata
relazione che evidenzi le necessita' finanziarie;
b) entro il 30 aprile dell'esercizio finanziario precedente a
quello cui si riferisce, la programmazione annuale delle spese
ordinarie distinte per capitolo, accompagnata da una dettagliata
relazione che evidenzi le necessita' finanziarie.