Art. 19.
                 Programmazione triennale ed annuale
   1.  Ai  fini  dell'approvazione  da parte del Ministero per i beni
culturali ed ambientali del programma di spesa triennale  ed  annuale
dell'Ufficio  centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e
l'editoria,  nonche'  ai   fini   dell'eventuale   incremento   degli
stanziamenti  sui  capitoli  di  spesa per l'esercizio successivo, il
direttore della biblioteca, sulla base di documentate  necessita'  di
spesa,  formula  precise  e  concrete  richieste  di finanziamento da
presentarsi all'Ufficio centrale per i beni librari,  le  istituzioni
culturali  e  l'editoria  entro  il  termine di cui al secondo comma,
lettera a), del presente articolo.
   2.  Il  direttore  della  biblioteca  e'  tenuto   a   trasmettere
all'Ufficio  centrale  per i beni librari, le istituzioni culturali e
l'editoria:
     a) entro il 2 gennaio dell'esercizio  finanziario  precedente  a
quello  cui  si  riferisce,  la  programmazione triennale delle spese
ordinarie distinte per  capitolo,  accompagnata  da  una  dettagliata
relazione che evidenzi le necessita' finanziarie;
     b)  entro  il  30 aprile dell'esercizio finanziario precedente a
quello cui  si  riferisce,  la  programmazione  annuale  delle  spese
ordinarie  distinte  per  capitolo,  accompagnata  da una dettagliata
relazione che evidenzi le necessita' finanziarie.