Art. 20.
                           Gestione fondi
   1.  Ferma  restando  la  presentazione dei rendiconti semestrali a
norma  della  legge  sulla  contabilita'  generale  dello  Stato,  il
direttore  della  biblioteca  e' tenuto trimestralmente a trasmettere
all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni  culturali  e
l'editoria  entro  i  dieci  giorni  successivi  al  trimestre cui si
riferisce, la situazione contabile riferita ai vari capitoli.
   2. Il direttore della biblioteca e' tenuto, inoltre, a trasmettere
all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni  culturali  e
l'editoria,  entro  il  mese di febbraio, il rendiconto annuale delle
spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente,  distinto  per
capitoli.