Art. 20.
Gestione fondi
1. Ferma restando la presentazione dei rendiconti semestrali a
norma della legge sulla contabilita' generale dello Stato, il
direttore della biblioteca e' tenuto trimestralmente a trasmettere
all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e
l'editoria entro i dieci giorni successivi al trimestre cui si
riferisce, la situazione contabile riferita ai vari capitoli.
2. Il direttore della biblioteca e' tenuto, inoltre, a trasmettere
all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e
l'editoria, entro il mese di febbraio, il rendiconto annuale delle
spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente, distinto per
capitoli.