Art. 21.
Relazione annuale
1. Il direttore della biblioteca, entro il 15 febbraio, anche ai
sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
invia all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni
culturali e l'editoria una dettagliata relazione che evidenzi
l'attivita' svolta nell'anno precedente, alla luce degli obiettivi
prefissati.
2. Tale relazione, oltre a trattare dei programmi e progetti
avviati nel corso dell'esercizio, dovra' contenere i risultati della
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni
organizzative.
3. Tale relazione deve, inoltre, riguardare:
a) opere edilizie e di ristrutturazione, arredamento di
qualsiasi specie, impianti, attrezzature varie;
b) incremento del patrimonio documentario;
c) lavori di ordinamento e catalogazione;
d) interventi di tutela;
e) servizi di prestito e riproduzione;
f) altri servizi al pubblico;
g) mostre e promozione culturale;
h) pubblicazioni curate dalla biblioteca;
i) iniziative, studi e contributi realizzati in Italia e
all'estero;
l) amministrazione;
m) personale;
3. Nella relazione sono, inoltre, trattati particolari problemi
che interessano la vita della biblioteca e viene espresso un giudizio
complessivo sul suo funzionamento.
Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 recante "Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 42". La norma in parola e'
stata sostituita dall'art. 6 del D.Lgs. 18 novembre 1993,
n. 470. Il testo integrale del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.
29, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 (suppl.
ord.) del 6 febbraio 1993.
"Art. 20 (Verifica dei risultati - Responsabilita'
dirigenziali). - 1. I dirigenti generali ed i dirigenti
sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli
uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei
programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli
obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le
decisioni organizzative e di gestione del personale.
All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al
direttore generale, e questi al Ministro, una relazione
sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non
esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o
nuclei di valutazione, con il compito di verificare,
mediante valutazioni comparative dei costi e dei
rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta
ed economica gestione delle risorse pubbliche,
l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione
amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno
annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice,
i parametri di riferimento del controllo.
3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di
autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di
direzione politica. Ad essi e' attribuito, nell'ambito
delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente
di personale. Puo' essere utilizzato anche personale gia'
collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le
amministrazioni pubbliche possono altresi' avvalersi di
consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e
nel controllo di gestione.
4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti
da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle
amministrazioni. In casi di particolare complessita', il
Presidente del Consiglio puo' stipulare, anche
cumulativamente per piu' amministrazioni, convenzioni
apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente
qualificati.
5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti
amministrativi e possono richiedere, oralmente o per
iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono
trimestralmente sui risultati della loro attivita' agli
organi generali di direzione. Gli uffici di controllo
interno delle amministrazioni territoriali e periferiche
riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
6. I comitati provinciali delle pubbliche
amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art.
18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno
1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle
amministrazioni territoriali e periferiche.
7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si
provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da
emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito avvalersi,
sulla base di apposite convenzioni, di uffici gia istituiti
in altre amministrazioni.
8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal
Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i
dirigenti generali. I termini e le modalita' di attuazione
del procedimento di verifica dei risultati da parte del
Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono
stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e
con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi
entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17, legge 23 agosto
1988, n. 400.
9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi
della gestione finanziaria tecnica e amministrativa
comportano, in contraddittorio, il collocamento a
disposizione per la durata massima di un anno, con
conseguente perdita del trattamento economico accessorio
connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale
provvedimento e' adottato dal Ministro ove si tratti di
dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di
dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono
gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del
collocamento a disposizione non si puo' procedere a nuove
nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di
responsabilita' particolarmente grave o reiterata, nei
confronti dei dirigenti generali o equiparati, puo' essere
disposto - in contraddittorio - il collocamento a riposo
per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in
precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei
confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del
codice civile.
10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
responsabilita' penale, civile amministrativo-contabile e
disciplinare previste per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
11. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti per
il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatiche e prefettizia e delle
Forze armate".