Art. 21.
                          Relazione annuale
   1.  Il  direttore della biblioteca, entro il 15 febbraio, anche ai
sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,
invia  all'Ufficio  centrale  per  i  beni  librari,  le  istituzioni
culturali  e  l'editoria  una  dettagliata  relazione  che   evidenzi
l'attivita'  svolta  nell'anno  precedente, alla luce degli obiettivi
prefissati.
   2. Tale relazione, oltre  a  trattare  dei  programmi  e  progetti
avviati  nel corso dell'esercizio, dovra' contenere i risultati della
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le  decisioni
organizzative.
   3. Tale relazione deve, inoltre, riguardare:
     a)   opere   edilizie  e  di  ristrutturazione,  arredamento  di
qualsiasi specie, impianti, attrezzature varie;
     b) incremento del patrimonio documentario;
     c) lavori di ordinamento e catalogazione;
     d) interventi di tutela;
     e) servizi di prestito e riproduzione;
     f) altri servizi al pubblico;
     g) mostre e promozione culturale;
     h) pubblicazioni curate dalla biblioteca;
     i)  iniziative,  studi  e  contributi  realizzati  in  Italia  e
all'estero;
     l) amministrazione;
     m) personale;
   3.  Nella  relazione  sono, inoltre, trattati particolari problemi
che interessano la vita della biblioteca e viene espresso un giudizio
complessivo sul suo funzionamento.
 
Nota all'art. 21:
             - Si riporta il testo dell'art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio
          1993, n.  29 recante "Razionalizzazione dell'organizzazione
          delle   amministrazioni   pubbliche   e   revisione   della
          disciplina materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2
          della legge 23 ottobre 1992, n.  42". La norma in parola e'
          stata  sostituita  dall'art. 6 del D.Lgs. 18 novembre 1993,
          n. 470. Il testo integrale del D.Lgs. 3 febbraio  1993,  n.
          29,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 30 (suppl.
          ord.) del 6 febbraio 1993.
             "Art.  20  (Verifica  dei  risultati  -  Responsabilita'
          dirigenziali).    -  1. I dirigenti generali ed i dirigenti
          sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli
          uffici ai quali  sono  preposti,  della  realizzazione  dei
          programmi  e  dei  progetti loro affidati in relazione agli
          obiettivi dei rendimenti e  dei  risultati  della  gestione
          finanziaria,   tecnica   ed   amministrativa,   incluse  le
          decisioni  organizzative  e  di  gestione  del   personale.
          All'inizio   di   ogni  anno,  i  dirigenti  presentano  al
          direttore generale, e questi  al  Ministro,  una  relazione
          sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
             2.   Nelle   amministrazioni  pubbliche,  ove  gia'  non
          esistano, sono istituiti servizi di  controllo  interno,  o
          nuclei  di  valutazione,  con  il  compito  di  verificare,
          mediante  valutazioni   comparative   dei   costi   e   dei
          rendimenti,  la  realizzazione degli obiettivi, la corretta
          ed   economica   gestione    delle    risorse    pubbliche,
          l'imparzialita'    ed   il   buon   andamento   dell'azione
          amministrativa.  I  servizi  o  nuclei  determinano  almeno
          annualmente,  anche su indicazione degli organi di vertice,
          i parametri di riferimento del controllo.
             3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione  di
          autonomia   e  rispondono  esclusivamente  agli  organi  di
          direzione politica.  Ad  essi  e'  attribuito,  nell'ambito
          delle  dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente
          di personale. Puo' essere utilizzato anche  personale  gia'
          collocato   fuori   ruolo.   Per   motivate   esigenze,  le
          amministrazioni pubbliche  possono  altresi'  avvalersi  di
          consulenti  esterni,  esperti  in tecniche di valutazione e
          nel controllo di gestione.
             4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti
          da dirigenti generali  e  da  esperti  anche  esterni  alle
          amministrazioni.  In  casi  di particolare complessita', il
          Presidente   del   Consiglio    puo'    stipulare,    anche
          cumulativamente   per   piu'  amministrazioni,  convenzioni
          apposite con soggetti pubblici  o  privati  particolarmente
          qualificati.
             5.  I  servizi  e  nuclei  hanno  accesso  ai  documenti
          amministrativi  e  possono  richiedere,  oralmente  o   per
          iscritto,  informazioni  agli  uffici pubblici. Riferiscono
          trimestralmente sui risultati  della  loro  attivita'  agli
          organi  generali  di  direzione.  Gli  uffici  di controllo
          interno delle amministrazioni  territoriali  e  periferiche
          riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
             6.    I    comitati    provinciali    delle    pubbliche
          amministrazioni e i comitati metropolitani di cui  all'art.
          18  del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno
          1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno  delle
          amministrazioni territoriali e periferiche.
             7.  All'istituzione  degli  uffici  di cui al comma 2 si
          provvede con regolamenti delle singole  amministrazioni  da
          emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito avvalersi,
          sulla base di apposite convenzioni, di uffici gia istituiti
          in altre amministrazioni.
             8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          le  operazioni  di  cui  al  comma  2  sono  effettuate dal
          Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i
          dirigenti generali. I termini e le modalita' di  attuazione
          del  procedimento  di  verifica  dei risultati da parte del
          Ministro competente  e  del  Consiglio  dei  Ministri  sono
          stabiliti  rispettivamente  con  regolamento ministeriale e
          con decreto del Presidente della  Repubblica  da  adottarsi
          entro  sei  mesi,  ai  sensi  dell'art. 17, legge 23 agosto
          1988, n. 400.
             9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi
          della   gestione   finanziaria   tecnica  e  amministrativa
          comportano,   in   contraddittorio,   il   collocamento   a
          disposizione   per  la  durata  massima  di  un  anno,  con
          conseguente perdita del  trattamento  economico  accessorio
          connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale
          provvedimento  e'  adottato  dal  Ministro ove si tratti di
          dirigenti e dal Consiglio dei Ministri  ove  si  tratti  di
          dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono
          gli  organi  amministrativi  di  vertice.  Per  effetto del
          collocamento a disposizione non si puo' procedere  a  nuove
          nomine    a    qualifiche    dirigenziali.   In   caso   di
          responsabilita'  particolarmente  grave  o  reiterata,  nei
          confronti  dei dirigenti generali o equiparati, puo' essere
          disposto - in contraddittorio - il  collocamento  a  riposo
          per  ragioni  di  servizio,  anche  se non sia mai stato in
          precedenza disposto il  collocamento  a  disposizione;  nei
          confronti  dei  dirigenti  si applicano le disposizioni del
          codice civile.
             10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia  di
          responsabilita'  penale,  civile amministrativo-contabile e
          disciplinare    previste    per    i    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche.
             11.  Restano  altresi' ferme le disposizioni vigenti per
          il personale delle qualifiche dirigenziali delle  Forze  di
          polizia,  delle carriere diplomatiche e prefettizia e delle
          Forze armate".