Art. 22.
Interventi di prevenzione, conservazione e tutela
1. Per garantire la conservazione ottimale del patrimonio
documentario vanno eseguiti controlli periodici sul medesimo e
laddove le condizioni lo richiedano, si deve prontamente provvedere
ai necessari interventi di prevenzione, conservazione e tutela.
2. Le operazioni di cui al comma precedente vanno effettuate con
maggiore frequenza quando le condizioni dei servizi lo consentano, in
particolare nelle biblioteche e nei reparti dove, per l'ubicazione o
per la natura del patrimonio documentario, o per altri motivi, sia
maggiore l'accumulo di polvere o il pericolo di agenti dannosi.