Art. 22.
          Interventi di prevenzione, conservazione e tutela
   1.   Per   garantire  la  conservazione  ottimale  del  patrimonio
documentario  vanno  eseguiti  controlli  periodici  sul  medesimo  e
laddove  le  condizioni lo richiedano, si deve prontamente provvedere
ai necessari interventi di prevenzione, conservazione e tutela.
   2. Le operazioni di cui al comma precedente vanno  effettuate  con
maggiore frequenza quando le condizioni dei servizi lo consentano, in
particolare  nelle biblioteche e nei reparti dove, per l'ubicazione o
per la natura del patrimonio documentario, o per  altri  motivi,  sia
maggiore l'accumulo di polvere o il pericolo di agenti dannosi.