Art. 24.
                       Movimento dei documenti
   1.  Ogni  documento,  prelevato dagli scaffali a qualsiasi titolo,
deve essere immediatamente sostituito, in modo stabile  ed  evidente,
con  il  modulo giustificativo del prelievo, compilato chiaramente in
tutte le sue parti.
   2. Il procedimento  descritto  al  comma  precedente  deve  essere
seguito anche per i documenti risultati mancanti o smarriti.
   3.  La mancata ottemperanza a quanto disposto dai commi precedenti
del presente articolo costituisce grave negligenza.
   4. I documenti dati in lettura debbono essere ricollocati al  loro
posto  giorno  per  giorno,  salvo  il  caso  in  cui il lettore, nel
restituirli, abbia espressamente dichiarato all'addetto che li riceve
di volersene servire per i giorni successivi.