Art. 24.
Movimento dei documenti
1. Ogni documento, prelevato dagli scaffali a qualsiasi titolo,
deve essere immediatamente sostituito, in modo stabile ed evidente,
con il modulo giustificativo del prelievo, compilato chiaramente in
tutte le sue parti.
2. Il procedimento descritto al comma precedente deve essere
seguito anche per i documenti risultati mancanti o smarriti.
3. La mancata ottemperanza a quanto disposto dai commi precedenti
del presente articolo costituisce grave negligenza.
4. I documenti dati in lettura debbono essere ricollocati al loro
posto giorno per giorno, salvo il caso in cui il lettore, nel
restituirli, abbia espressamente dichiarato all'addetto che li riceve
di volersene servire per i giorni successivi.