Art. 4.
                     Notifica delle sottrazioni
   1.  E'  obbligo  di ogni impiegato dare tempestivamente notizia al
direttore di qualunque sottrazione, dispersione,  disordine  o  danno
relativi  al  patrimonio della biblioteca di cui abbia direttamente o
indirettamente conoscenza.
   2. Lo smarrimento o  la  sottrazione  del  materiale  documentario
viene annotato nel registro apposito di cui all'art. 15, comma primo,
lettera b).