Art. 4.
Notifica delle sottrazioni
1. E' obbligo di ogni impiegato dare tempestivamente notizia al
direttore di qualunque sottrazione, dispersione, disordine o danno
relativi al patrimonio della biblioteca di cui abbia direttamente o
indirettamente conoscenza.
2. Lo smarrimento o la sottrazione del materiale documentario
viene annotato nel registro apposito di cui all'art. 15, comma primo,
lettera b).