Art. 5.
                      Registrazioni in entrata
   1.  Qualsiasi  unita'  di  materiale  documentario, gli oggetti di
interesse  artistico,   storico,   scientifico,   nonche'   schedari,
scaffalature  e contenitori, immobili per destinazione, che entrano a
far parte del patrimonio della biblioteca, devono essere iscritti nel
registro cronologico d'entrata (modello 1).
   2. Ove  opportuno,  nel  registro  cronologico  d'entrata  possono
tenersi distinte le registrazioni del materiale documentario a stampa
da  quelle  relative  al  materiale  documentario non a stampa e agli
oggetti e contenitori di cui al primo  comma  del  presente  articolo
(modelli 1a, 1b, 1c).
   3.  Registrazioni  distinte per il materiale documentario possono,
inoltre, essere tenute a  seconda  della  provenienza  per  acquisto,
deposito obbligatorio, cambio, dono (modello 1-bis).
   4.  In  ogni  caso il numero d'entrata deve essere sempre in unica
serie complessiva, concatenata con i necessari rinvii.
   5. Viene assegnato un numero d'entrata diverso ad ogni unita'  del
materiale documentario, anche nel caso di pubblicazioni in piu' parti
fisicamente  distinte.  Nel  caso  di  periodici, il numero d'entrata
viene iscritto solo sul primo fascicolo di ogni annata.
   6. Per i documenti la cui natura o consistenza, in  rapporto  alle
funzioni della biblioteca, consigli una gestione per classi o gruppi,
l'iscrizione  nel  registro  cronologico  di entrata, di cui al primo
comma del presente articolo, e' consentita per  gruppi  di  contenuto
affine,  o  di simile formato, fermo restando, tuttavia, l'obbligo di
indicare per ogni gruppo di documenti il numero complessivo,  nonche'
di assegnare un proprio esponente ad ogni unita'.
   7.  Il  registro  di  cui  al primo comma del presente articolo e'
rilegato a volume.