Art. 5.
Registrazioni in entrata
1. Qualsiasi unita' di materiale documentario, gli oggetti di
interesse artistico, storico, scientifico, nonche' schedari,
scaffalature e contenitori, immobili per destinazione, che entrano a
far parte del patrimonio della biblioteca, devono essere iscritti nel
registro cronologico d'entrata (modello 1).
2. Ove opportuno, nel registro cronologico d'entrata possono
tenersi distinte le registrazioni del materiale documentario a stampa
da quelle relative al materiale documentario non a stampa e agli
oggetti e contenitori di cui al primo comma del presente articolo
(modelli 1a, 1b, 1c).
3. Registrazioni distinte per il materiale documentario possono,
inoltre, essere tenute a seconda della provenienza per acquisto,
deposito obbligatorio, cambio, dono (modello 1-bis).
4. In ogni caso il numero d'entrata deve essere sempre in unica
serie complessiva, concatenata con i necessari rinvii.
5. Viene assegnato un numero d'entrata diverso ad ogni unita' del
materiale documentario, anche nel caso di pubblicazioni in piu' parti
fisicamente distinte. Nel caso di periodici, il numero d'entrata
viene iscritto solo sul primo fascicolo di ogni annata.
6. Per i documenti la cui natura o consistenza, in rapporto alle
funzioni della biblioteca, consigli una gestione per classi o gruppi,
l'iscrizione nel registro cronologico di entrata, di cui al primo
comma del presente articolo, e' consentita per gruppi di contenuto
affine, o di simile formato, fermo restando, tuttavia, l'obbligo di
indicare per ogni gruppo di documenti il numero complessivo, nonche'
di assegnare un proprio esponente ad ogni unita'.
7. Il registro di cui al primo comma del presente articolo e'
rilegato a volume.