Art. 6.
                          Cambi e depositi
   1.   La   biblioteca,   considerate   le  proprie  funzioni  e  la
specificita' delle raccolte, puo', con  autorizzazione  ministeriale,
cedere o ricevere, in cambio o in deposito, materiale documentario.
   2.  Nel  verso del frontespizio di ogni documento che, per cambio,
cessa di appartenere alla biblioteca, deve essere apposto  un  timbro
particolare,  per  indicare  che  il  documento e' stato ceduto e per
annullare il precedente che indicava la proprieta'  della  biblioteca
cedente.
   3. Il timbro di cui al comma precedente deve essere apposto con le
modalita' di cui al successivo art. 14.
   4.  Il  materiale documentario, dato o ricevuto in deposito andra'
registrato nell'apposito registro (modello 1-ter a-b).