Art. 6.
Cambi e depositi
1. La biblioteca, considerate le proprie funzioni e la
specificita' delle raccolte, puo', con autorizzazione ministeriale,
cedere o ricevere, in cambio o in deposito, materiale documentario.
2. Nel verso del frontespizio di ogni documento che, per cambio,
cessa di appartenere alla biblioteca, deve essere apposto un timbro
particolare, per indicare che il documento e' stato ceduto e per
annullare il precedente che indicava la proprieta' della biblioteca
cedente.
3. Il timbro di cui al comma precedente deve essere apposto con le
modalita' di cui al successivo art. 14.
4. Il materiale documentario, dato o ricevuto in deposito andra'
registrato nell'apposito registro (modello 1-ter a-b).