Art. 7.
                        Servizi automatizzati
   1.  Ove  i  servizi  della  biblioteca  siano  in tutto o in parte
automatizzati, i registri previsti dagli articoli 4, secondo comma, e
5,   primo   comma,   sono   sostituiti   dagli   stampati   prodotti
dall'elaboratore, purche' questi siano completi di tutti gli elementi
presenti  nei  modelli prescritti e vengano periodicamente rilegati a
volume.