Art. 7.
Servizi automatizzati
1. Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte
automatizzati, i registri previsti dagli articoli 4, secondo comma, e
5, primo comma, sono sostituiti dagli stampati prodotti
dall'elaboratore, purche' questi siano completi di tutti gli elementi
presenti nei modelli prescritti e vengano periodicamente rilegati a
volume.