Art. 21. 
     (Artt. 1 e 17 D.L. n. 331/1993 - Art. 11 D.L. n. 688/1982) 
                    Prodotti sottoposti ad accisa 
 
  1. Sono sottoposti ad accisa i seguenti prodotti (1): 
    a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36); 
    b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e  2710
00 32); 
    c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710  00
55); 
    d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69); 
    e) oli combustibili (codici NC da 2710 00 74 a 2710 00 78); 
    f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711  19
00); 
    g) gas metano (codice NC 2711 29 00). 
  2. I seguenti prodotti, diversi da quelli  indicati  nel  comma  1,
sono soggetti a vigilanza fiscale e, se destinati ad essere usati, se
messi in vendita o se usati  come  combustibile  o  carburante,  sono
sottoposti ad accisa secondo l'aliquota prevista per il  combustibile
o il carburante per motori, equivalente: 
    a) i prodotti di cui al codice NC 2706; 
    b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707
50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19; 
    c) i prodotti di cui al codice NC 2709; 
    d) i prodotti di cui al codice NC 2710; 
    e) i prodotti di cui al codice NC 2711,  ad  esclusione  del  gas
naturale; 
    f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20  00,  2712  90
31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90; 
    g) i prodotti di cui al codice NC 2715; 
    h) i prodotti di cui al codice NC 2901; 
    i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902  19  90,  2902
20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44; 
    l) i prodotti di cui ai codici NC 3403 11 00 e 3403 19; 
    m) i prodotti di cui al codice NC 3811; 
    n) i prodotti di cui al codice NC 3817. 
  3. Le  disposizioni  relative  ai  controlli  e  alla  circolazione
intracomunitaria  previste  dal  presente  titolo  si  applicano   ai
seguenti oli minerali del comma 2, ancorche' siano destinati  ad  usi
diversi da quelli tassati: 
    a) prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e  2707
50; 
    b) prodotti di cui ai codici NC da 2710  00  11  a  2710  00  72;
tuttavia per i prodotti di cui ai codici NC 2710 00 21, 2710 00 25  e
2710 00 59 tali disposizioni si applicano solo se essi circolano come
merci alla rinfusa; 
    c) prodotti di cui al codice NC 2711 (ad eccezione  dei  prodotti
dei codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00); 
    d) prodotti di cui al codice NC 2901 10; 
    e) prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902  30,  2902  41  00,
2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44. 
  I prodotti indicati nel presente comma, mediante accordi bilaterali
tra gli Stati membri interessati alla  loro  movimentazione,  possono
essere esonerati, in tutto o in parte e sempre che non siano  tassati
ai sensi del comma 1, dal regime di cui sopra. 
  4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di prodotti di  cui  al
comma 1, tra di loro  o  con  altre  sostanze,  l'imposta  e'  dovuta
secondo le caratteristiche della miscela risultante. 
  5.  Oltre  ai  prodotti  elencati  nel  comma  2  e'  tassato  come
carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad  essere  utilizzato,
messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo  ovvero
per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui  al
presente comma possono essere sottoposti a vigilanza  fiscale,  anche
quando non destinati ad usi soggetti ad accisa. E' tassato,  inoltre,
con l'aliquota d'imposta prevista per  l'olio  minerale  equivalente,
qualsiasi altro idrocarburo, da solo o in miscela con altre sostanze,
destinato ad essere utilizzato, messo in vendita  o  utilizzato  come
combustibile per il riscaldamento, ad eccezione  del  carbone,  della
lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o
del gas naturale. Per gli idrocarburi ottenuti  dalla  depurazione  e
dal trattamento delle  miscele  e  dei  residui  oleosi  di  ricupero
destinati  ad  essere  utilizzati  come   combustibili   si   applica
l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi. 
  6. Le disposizioni del comma  2  si  applicano  anche  al  prodotto
denominato  "biodiesel",  ottenuto  dalla  esterificazione   di   oli
vegetali e loro derivati, usato  come  carburante,  come  combustile,
come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e
dei combustibili. E' esentato dall'accisa  un  contingente  annuo  di
tonnellate 125 mila di "biodiesel". Con decreto  del  Ministro  delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari
e  forestali,  sono  definiti  i  requisiti   degli   operatori,   le
caratteristiche tecniche degli  impianti  di  produzione,  i  vincoli
relativi all'origine di  oli  vegetali  provenienti  da  semi  oleosi
coltivati in regime di set-aside ai sensi del  regolamento  (CEE)  n.
334/93 della Commissione, del  15  febbraio  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. L 38  del  16  febbraio
1993, ed i criteri di ripartizione del contingente tra gli operatori. 
Per il trattamento fiscale del "biodiesel" destinato al riscaldamento
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61. 
  7.  Le  aliquote  a  volume  si  applicano  con  riferimento   alla
temperatura di 15 Celsius ed alla pressione normale. 
------------- 
  (1) Per le aliquote vedi allegato I. 
 
          Nota all'art. 21: 
             - Il regolamento (CEE) n. 334/1993 della Commissione del 
          15 febbraio 1993, recante modalita' d'applicazione relative 
            all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo 
          di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunita' 
          di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o 
                animale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
               Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 31 del 22 
                    aprile 1993.