Art. 22
             Fatto generatore dell'accisa e definizione
                    di stabilimento di produzione
                  (Artt. 18 e 19 D.L. n. 331/1993)

  1.  Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 2, l'obbligo
del  pagamento  dell'accisa  sorge  anche quando si verificano i casi
previsti dall'art. 21, commi 2, 5 e 6.
  2.  Il  consumo  di oli minerali all'interno di uno stabilimento di
produzione non e' considerato fatto generatore d'accisa se il consumo
e'  effettuato  per fini della produzione. Per i consumi non connessi
alla  produzione  di  oli  minerali e per la propulsione di veicoli a
motore  e'  dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la
produzione  anche  quelli  effettuati per operazioni di riscaldamento
tecnicamente  necessarie  per  conservare  la  fluidita' dei prodotti
petroliferi, effettuate nell'interno dei depositi fiscali.
  3.   Si  considera  stabilimento  di  produzione  di  oli  minerali
qualsiasi stabilimento nel quale i prodotti di cui all'art. 21, commi
1  e  2,  sono fabbricati o sottoposti ad operazioni rientranti fra i
"trattamenti  definiti"  previsti  dalla  nota  complementare  4  del
capitolo  27  della  nomenclatura  combinata.  Piu'  stabilimenti  di
produzione,   che   attuano  processi  di  lavorazione  tra  di  loro
integrati,  appartenenti  ad  una  stessa impresa, ovvero impianti di
produzione  appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito
di   uno  stabilimento,  possono  essere  considerati  come  un  solo
stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico.
  4.  Non  si  considerano stabilimenti di produzione di oli minerali
gli  stabilimenti  nei  quali  vengono  fabbricati  solo prodotti non
soggetti ad accisa.
  5. Non si considera produzione di oli minerali:
    a)  l'operazione  nel  corso  della  quale  si  ottengono  in via
accessoria piccole quantita' di oli minerali;
    b)  l'operazione  nel  corso della quale viene reimpiegato l'olio
minerale recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su
tale  olio  non  sia  inferiore a quello che sarebbe dovuto sull'olio
reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione;
    c)  l'operazione  di  miscelazione di oli minerali, tra di loro o
con  altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione
o  di  un  deposito fiscale, a condizione che l'accisa sia stata gia'
pagata,  salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione,
ovvero  che  sulla  miscela  non  sia  dovuta  l'accisa  di ammontare
superiore a quello gia' pagato sui singoli componenti.
 
Nota all'art. 22:
             -  Si  porta  il  testo  della  nota complementare 4 del
          capitolo 27 della nomenclatura combinata:
             "4. Per 'trattamento definito', ai sensi delle  voci  da
          2710 a 2712 si intendono le seguenti operazioni:
               a) la distillazione sotto vuoto;
               b)   la   ridistillazione   mediante  un  processo  di
          frazionamento molto spinto;
               c) il cracking;
               d) il reforming;
               e) l'estrazione mediante solventi selettivi;
               f) il trattamento  che  comporta  il  complesso  delle
          operazioni   seguenti:   trattamento   all'acido  solforico
          concentrato   o   all'oleum   o   all'anidride   solforica,
          neutralizzazione  mediante agenti alcalini, decolorazione e
          depurazione  mediante  terre  attive  per   natura,   terre
          attivate, carbone attivo o la bauxite;
               g) la polimerizzazione;
               h) l'alchilazione;
               ij) l'isomerizzazione;
               k)   la   desolforazione   con  impiego  di  idrogeno,
          limitatamente ai prodotti delle sottovoci  da  2710.0061  a
          2710.0099,  che  riduca  almeno dell'85% il tenore di zolfo
          dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
               l) la deparaffinazione mediante  un  processo  diverso
          dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della
          voce 27.10;
               m)   il   trattamento   all'idrogeno,   diverso  dalla
          desolforazione, limitatamente ai prodotti  delle  sottovoci
          da  2710.0061  a  2710.0099,  in  cui  l'idrogeno partecipa
          attivamente ad  una  reazione  chimica  realizzata  ad  una
          pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore
          a  250  gradi  C in presenza di un catalizzatore. Non sono,
          invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti
          di  rifinitura  all'idrogeno  di  oli  lubrificanti   delle
          sottovoci  da  2710.0091 a 2710.0099, aventi in particolare
          lo scopo di migliorare  il  colore  o  la  stabilita'  (per
          esempio, 'hidrofinisching' o decolorazione);
               n)  la  distillazione  atmosferica,  limitatamente  ai
          prodotti delle sottovoci da 2710.0071 a 2710.0079,  purche'
          tali  prodotti  distillano  in volume, comprese le perdite,
          meno di 30% a 300 gradi C, secondo il metodo ASTM D 86.  Se
          i   prodotti  stessi  distillano  in  volume,  comprese  le
          perdite, 30% o piu' a 300 gradi C, secondo il metodo ASTM D
          86, i quantitativi di prodotti eventualmente  ottenuti  nel
          corso  della  distillazione  atmosferica e rientranti nelle
          sottovoci da 2710.0011 a 2710.0039 oppure  da  2710.0041  a
          2710.0059, sono passibili dei dazi doganali previsti per la
          sottovoce  2710.0079,  secondo  la  specie ed il valore dei
          prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto  dei
          prodotti  ottenuti.  Questa  disposizione non si applica ai
          prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente
          un  trattamento  definito  o  una  trasformazione   chimica
          mediante  un  trattamento diverso da quelli definiti, entro
          un termine massimo di  sei  mesi  e  subordinatamente  alle
          altre condizioni da stabilirsi dalle autorita' competenti;
               o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente
          ai prodotti delle sottovoci da 2710.0091 a 2710.0099.
             Qualora  fosse  tecnicamente  richiesta una preparazione
          preliminare  ai  trattamenti   predetti,   l'esenzione   e'
          applicabile    soltanto   ai   quantitativi   di   prodotti
          effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti  ed
          a   cui   detti   prodotti   sono   destinati:  le  perdite
          sopravvenute, eventualmente, nel corso  della  preparazione
          preliminare sono ugualmente esenti da dazio".