Art. 23 Depositi fiscali di oli minerali (Artt. 5 e 27 R.D.L. n. 334/1939 - Art. 4, comma 5, D.L. n. 331/1993) 1. Il regime del deposito fiscale e' consentito per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono oli minerali ed altri prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'art. 21, commi 1, 2, 5 e 6. La gestione in regime di deposito fiscale puo' essere autorizzata per i depositi, per uso commerciale, di oli minerali di capacita' superiore a 3000 metri cubi e per i depositi di gas di petrolio liquefatto di capacita' superiore a 50 metri cubi e per i depositi di prodotti petroliferi di capacita' inferiore, quando risponde ad effettive necessita' operative e di approvvigionamento dell'impianto. 2. Per il controllo della produzione, della trasformazione, del trasferimento e dell'impiego degli oli minerali, l'amministrazione finanziaria puo' prescrivere l'installazione di strumenti e apparecchiature per la misura e per il campionamento delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; puo', altresi', adottare sistemi di verifica e di controllo anche con l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche. 3. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti petroliferi ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti per quantita' e qualita' dal competente ufficio tecnico di finanza. 4. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo che devono essere sottoposti ad operazioni di miscelazione o a rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di deposito, gestito in regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 6. 5. La licenza di cui all'art. 5 per la gestione in regime di deposito fiscale degli stabilimenti di produzione degli oli minerali viene revocata o negata a chiunque sia stato condannato per violazioni all'accisa sugli oli minerali per le quali e' stabilita la pena della reclusione.