Art. 23
                  Depositi fiscali di oli minerali
                 (Artt. 5 e 27 R.D.L. n. 334/1939 -
                 Art. 4, comma 5, D.L. n. 331/1993)

  1. Il regime del deposito fiscale e' consentito per le raffinerie e
per  gli  altri  stabilimenti  di  produzione  dove  si ottengono oli
minerali  ed  altri  prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'art.
21, commi 1, 2, 5 e 6. La gestione in regime di deposito fiscale puo'
essere  autorizzata  per  i  depositi,  per  uso  commerciale, di oli
minerali di capacita' superiore a 3000 metri cubi e per i depositi di
gas  di  petrolio liquefatto di capacita' superiore a 50 metri cubi e
per i depositi di prodotti petroliferi di capacita' inferiore, quando
risponde  ad  effettive  necessita' operative e di approvvigionamento
dell'impianto.
  2.  Per  il  controllo  della produzione, della trasformazione, del
trasferimento  e  dell'impiego  degli oli minerali, l'amministrazione
finanziaria   puo'   prescrivere   l'installazione   di  strumenti  e
apparecchiature  per  la  misura e per il campionamento delle materie
prime  e dei prodotti semilavorati e finiti; puo', altresi', adottare
sistemi  di  verifica  e di controllo anche con l'impiego di tecniche
telematiche ed informatiche.
  3.  Nei  recinti  dei  depositi fiscali non possono essere detenuti
prodotti  petroliferi ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente
necessari   per   il  funzionamento  degli  impianti,  stabiliti  per
quantita' e qualita' dal competente ufficio tecnico di finanza.
  4.  Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo che
devono   essere   sottoposti   ad  operazioni  di  miscelazione  o  a
rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di deposito, gestito in
regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni dell'art. 6,
comma 6.
  5.  La  licenza  di  cui  all'art.  5  per la gestione in regime di
deposito  fiscale degli stabilimenti di produzione degli oli minerali
viene   revocata  o  negata  a  chiunque  sia  stato  condannato  per
violazioni all'accisa sugli oli minerali per le quali e' stabilita la
pena della reclusione.